Sindacato Autonomo Sindacato della Scuola

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Archivio 2010-2011

Archivio News

13.10.2011

2010,2011,2012…

 

 

 

2010, 2011, 2012…

 

non utili per la maturazione delle posizioni stipendiali successive a quella in godimento..

 

Della portata della modifica al testo del Contratto concretizzatasi sotto il solleone dell’anno passato, il personale docente ed ATA di ruolo si è accorto solamente sulla base della modifica apportata al proprio cedolino di stipendio da parte del CED.

 

Le precedenti “disposizioni per lo sviluppo” economico…(Legge 133/2008) avevano già previsto il taglio selvaggio degli organici e dei finanziamenti per il sistema scuola… precedute da una campagna di sensibilizzazione dei cittadini tendente a ridisegnare “ in peius” il profilo professionale del personale della scuola.

 

La Legge 122 del 30/07/2010 ha concretizzato una situazione di grave danno per il personale tutto , con altrettanto gravi ripercussioni anche a livello pensionistico.

 

La “campanella” suonerà in ritardo per tutti coloro che maturano lo scatto nel periodo di “vacatio”:

 

·                    lo scatto di gennaio 2011 sarà corrisposto – salvo altre analoghe disposizioni – a gennaio 2014

·                    lo scatto di gennaio 2013 sarà corrisposto – salvo altre analoghe disposizioni – a gennaio 2016

 

Le conseguenze?...

 

·                    L’accesso alla pensione nel periodo di blocco non consente il calcolo dello scatto mancante né sulla rata di pensione, né sulla liquidazione.. con perdite di tutto rilievo ed in difformità dalle aspettative…

·                    Per il personale in servizio si determina la perdita del potere d’acquisto del salario in godimento..

·                    Per il personale neo assunto in ruolo 2011 il gradone iniziale è spostato dallo 0/2 contrattuale a 0/8.

 

Considerando che la maggior parte degli assunti 2011 hanno alle spalle anni ed anni di precariato nonchè di anzianità anagrafica, e nonostante ciò, in caso di accesso alla pensione negli otto anni di riferimento, otterranno –comunque- una rata commisurata alla retribuzione iniziale di livello..

 

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Buonuscita.. addio !!?!!

La vecchia cara buonuscita, ben nota agli assunti prima del 2001, quella in virtù della quale il personale poteva sperare ad es. di comprare una casa.. un’auto.. dopo alterne vicende che ne avevano ipotizzato una immatura scomparsa.. ha lasciato il posto ad un “ibrido” fatto di modalità di calcolo intermedie fra TFS e TFR, ovviamente finalizzate al risparmio di risorse, senza il recupero di prerogative.

 

 

 

Per coloro che si accingono a lasciare il servizio precisiamo dunque che la liquidazione è ora suddivisa in due quote:

·                    la quota A calcolata sino al 31 dicembre 2010 sull’ultima retribuzione in godimento

·                    la quota B calcolata a partire dal 2011 con le regole del TFR

 

Abbiamo recentemente appreso che non solo si passa - fra le due quote - da un calcolo corrispondente ad un dodicesimo dell’ultima retribuzione annuale, ad uno che vede tale retribuzione divisa per 13,5 , entrambe computate sull’80% della retribuzione e non sul 100%. Ma non si acquisiscono le prerogative del TFR, ovvero la possibilità di vedersi anticipare il 75 % della liquidazione maturata.

In tal senso: Circolare INPDAP n. 11 del 12 marzo 2001.

 

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TFA e..

percorsi formativi non ad ostacoli per la partecipazione alla formazione..

 

Abbiamo recentemente appreso come altre Associazioni professionali abbiano inteso porre l’accento sulla necessità di istituire percorsi formativi riservati per il personale con almeno 360 giorni di servizio nella scuola…

Tale rivendicazione è stata posta dall’Agorà come base per la tutela del personale che non è stato in condizione di acquisire in precedenza il titolo abilitativo o di sostegno e che rivendica il diritto alla formazione.. già con l’impugnazione del Decreto istitutivo dei TFA e a giorni tramite l’impugnazione dei decreti applicativi..

Esistono per il TFA fosche nubi che l’Agorà ha intenzione di dissipare , una delle quali è costituita dal numero chiuso, un’altra dalla possibilità e non dall’obbligo per le Università di istituire percorsi formativi per i diplomato Magistrali ante 2002.. e così via..

A giorni l’intera operazione avrà inizio e sarà necessario per gli interessati muoversi per tempo partecipando alla rivendicazione in atto, onde non dissipare la possibilità di una formazione , in mancanza della quale e in presenza di una volontà politica corrispondente all’”usa e getta” non sarà possibile quel processo di stabilizzazione delineato con la legge 296/2006 e mai attuato.

Invia una mail a agorascuola@agorascuola.it

13.10.2011

http://www

 

 

 

 

Somministrazione farmaci

 

Sempre più spesso il personale della scuola, docente ed ATA viene chiamato a supplire le carenze del sistema…

Personale non formato “ad hoc” viene così invitato a prestare sugli alunni interventi para sanitari in assenza di cognizioni necessarie alla somministrazione di farmaci che possono determinare effetti decisamente opposti in caso di malaugurato errore ..

E’ il caso ad es. dei farmaci anti epilettici da somministrare per via anale, nella dose e nel momento idonei alla tutela della salute dell’alunno..

Il personale della scuola, nemmeno a seguito della frequenza di un corso sulla sicurezza o sul pronto soccorso può ritenersi formato per tali adempimenti, tanto più che è altresì previsto – normativamente – che l’inserimento a scuola del soggetto a rischio dovrebbe essere supportato dalla presenza di un operatore o della famiglia.

Una somministrazione - comunque intesa - di farmaci senza la competenza necessaria, non può che determinare una responsabilità cui non farebbe riscontro alcun beneficio per l’alunno, inutilmente esposto ai rischi di un intervento che potrebbe mettere in pericolo la sua salute.

Non si deve dimenticare che è necessaria l’autorizzazione della famiglia all’intervento del personale della scuola sull’alunno.. e la scuola stessa deve assumersi specifiche responsabilità nella conservazione del farmaco, nelle modalità di somministrazione da parte di personale scolastico, debitamente formato…

Anche nel caso di formazione sulla somministrazione di farmaci (articolato in Umbria in un unico intervento pomeridiano della durata di 3 ore…) il margine di errore può sussistere compromettendo a seconda dei casi gli esiti del trattamento..

 

Un esempio di intervento durante una crisi tonico-clonica generalizzata..(epilettica)..”:

 

“Proteggere da eventuali lesioni della testa e del corpo, togliere occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi.

Aiutare a respirare slacciando indumenti stretti.

Rimanere vicino, osservare per poter descrivere crisi e relativa durata.

Non cercare di: rialzare la persona o modificarne la posizione, contenere le convulsioni, aprire la bocca a forza e introdurre quacosa tra i denti,dare qualcosa da bere, praticare la respirazione artificiale.

Posizionare la persona su un fianco (permette la fuoriuscita di saliva e vomito dalla bocca)

Togliere dalla cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione

Restare accanto alla persona finché è confusa e proteggerla

Non contenere e non somministrare farmaci se la crisi termina spontaneamente e soprattutto niente per bocca finchè la persona non ha ripreso coscienza

Rassicurare utilizzando calma, persuasione ……

Terapia

Micro-Noan 5-10 mg microclismi per via endorettale

Posologia:

0,5 mg/Kg, sino ad un massimo di 10 mg, per clisma rettale, una sola somministrazione”

 

 

Trattasi evidentemente di interventi in cui l’approssimazione di un non addetto ai lavori potrebbe provocare esiti infausti

 

Secondo quanto contemplato nella nota MIUR 2312 del 25/12//2005, e linee guida per la somministrazione dei farmaci, art. 2 – infatti – non può sussistere ”l’esercizio di una discrezionalità tecnica, in assenza di cognizioni specifiche di tipo sanitario”..

 

E pertanto

“Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l´assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all´individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.”


………… i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada)..”.



A conferma, il protocollo di intesa a livello di USR Umbria, sancisce che – per tali adempimenti –devono – comunque – ricorrere due requisiti essenziali, quali: disponibilità e formazione.

 

 

Protocollo Toscana

Protocollo Emilia Romagna

Protocollo Milano

Protocollo Venezia

Protocollo Brescia

 

 

13.10.2011

Pettini e code…

 

Tra contraddizioni normative e la ferma volontà dell’Amministrazione di non procedere alla sistemazione della problematica relativa al personale precario, si è instaurato una conflitto ormai stabile fra “scuole di pensiero”: fra i fautori dell’inserimento “a pettine” e chi - invece - in base a quanto sancito dalla legge finanziaria del 2007, ovvero la legge 296/2006, art. 1 comma 605 lettera c) sostiene la “non integrabilità” delle graduatorie permanenti, divenute ad esaurimento”… Da più parti è sorta altresì una terza opzione: rendere la graduatorie ad esaurimento graduatorie nazionali dalle quali attingere per le nomine in ruolo secondo le disponibilità annuali, intese in senso cumulativo sull’intero territorio.

 

Considerando tali graduatorie provincia per provincia, è certo che l’ applicazione del famigerato “pettine” non possa che determinare palese contraddizione fra quanto disposto dalla finanziaria 2007 e un assetto delle graduatorie provinciali difforme da quello post legge 296, attraverso l’inserimento ex novo di aspiranti .

 

Considerando invece come un unico “corpus” la totalità delle graduatorie provinciali ad esaurimento, qualsiasi spostamento degli aspiranti non determinerebbe alcun tipo di alterazione alle graduatorie stesse, trattandosi di aspiranti – tutti - già presenti in tali graduatorie.

 

Ed in tale ottica la legge 167/2009 all’art.1 comma 4 ter prevedeva l’inserimento degli aspiranti in altre province, ma “in coda” e - successivamente - il trasferimento dalla provincia prescelta ad altra provincia con modalità “a pettine” .

 

.A prescindere da interpretazioni che potrebbero risultare in tutto o in parte inesatte, vi è da rilevare – nei fatti – come la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011, abbia sancito:

·                      l’incostituzionalità dell’inserimento in coda in graduatorie compilate sulla base della valutazione dei titoli posseduti,

·                      la mancanza di motivazioni giuridiche alla base della distinzione fra due bienni 2009/2011 e 2011/2012 ai fini dell’inserimento in coda o a pettine, in più province o in una sola.,

·                      l’abrogazione dell’intero art. 1 comma 4 ter..,

·                      l’azzeramento del “pettine”..

 

All’abolizione dei “pettini” e delle “code”, ha fatto seguito l’enorme contenzioso , tuttora non definito che ha visto la collocazione o la mancata collocazione nelle graduatorie delle tre province di “coda” dei ricorrenti ad opera o nonostante l’opera dei “commissari ad acta”…e le nomine a pieno titolo oppure con riserva dei ricorrenti inseriti.. in una o più delle province di coda…

 

Un caos gestionale nel quale o a causa del quale si è sviluppato un conflitto di competenze fra TAR e Magistratura del Lavoro, fra OO.SS. …fra chi ritiene che possano essere prodotti ricorsi “cumulativi” al TAR o debbano - invece - essere prodotti ricorsi singoli al Giudice del Lavoro in materia di graduatorie permanenti…

 

 

Di seguito si elencano in ordine cronologico le ultime novità giuridiche sulla competenza dei Giudici del Lavoro in materia di graduatorie permanenti,:

 

Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite civili n. 8032 dell’8/2/2011

 

Sentenza Consiglio di Stato in adunanza plenaria del 12/07/2011 (competenza del Giudice ordinario)

 

Sentenza TAR Lazio 7629/2011 del 30 settembre 2011 (sancisce il proprio difetto di giurisdizione )

 

In sintesi:

compete al Giudice ordinario la giurisdizione per le controversie in materia di graduatorie ad esaurimento, trattandosi di atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili unicamente diritti soggettivi, riguardanti la conformità alla norma degli atti di gestione . La redazione delle graduatorie permanenti – si evince – non è procedura di tipo concorsuale, ma di semplice operazione di inserimento di aspiranti in possesso di determinati requisiti , in assenza di qualsiasi valutazione discrezionale.

 

Si ignora al momento quali siano a breve le conseguenze a livello giuridico di avvenute assunzioni in ruolo con riserva o di mancate assunzioni dei ricorrenti “pettine”….

 

**************

Anche per i ricorrenti che abbiano proposto ricorso al TAR per il mancato riconoscimento del servizio militare, si profilano sorprese non tanto per una possibile dichiarazione di analogo difetto di Giurisdizione – almeno per il momento – ma poiché il nuovo Codice dell'ordinamento militare, all’art. 2050, comma 2, dispone che “ Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro, in tal modo confermando la posizione della Amministrazione……..

 

(Ordinanza TAR Lazio n. 2757 del 28 luglio 2011)

 

 

 

 

08.10.2011

Pensioni 2010

Pensioni 2012

 

Necessaria ma non ancora disponibile la funzione “on line” sul

sistema “polis”

 

PENSIONI:  Le quote non sono state al momento oggetto di revisione. Sono in preparazione altri provvedimenti a breve, finalizzati a determinare solamente due possibilità: 40 anni di lavoro oppure 65 anni di età, ma a questi requisiti bisogna aggiungere l'attesa per la finestra di  12 mesi da quando si maturano
Per le donne del pubblico impiego dal 2012 è già previsto il requisito di 65 anni per limiti di età, analogamente agli uomini.

E' stato modificato il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 e pertanto la decorrenza della pensione slitta di un anno.

ART. 1 - COMMA 21: PERSONALE DELLA SCUOLA

Comma 21 dell'art. 1 della legge n. 148 del 14/9/2011 (conversione del decreto legge n. 138 del 13/8/11)
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

 

BUONUSCITA: Per le cessazioni posteriori al 31/12/2011, la buonuscita, viene erogata dopo sei mesi per coloro che accedono alla pensione per limiti di età o di servizio e dopo due anni negli altri casi.

Legge 148 del 14/09/2011

“2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili

nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.”

 

“I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 96”, prevista per il 2012, sono di 60 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 61 di età e 35 di anzianità contributiva.” ( uomini e donne)


”Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 96), sia i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. si può ritenere che per l’anno 2012 si possa raggiungere la quota 96 con 60 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n.7 del 13/05/2008 e nota MIUR prot. AOODGPER 19313 del 21/12/2009”

 

Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97* che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.”

 

Ulteriori chiarimenti e prospettive per i prossimi anni sono state fornite nell’anno 2008 dall’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I - e risultano tuttora di particolare attualità , onde dirimere eventuali dubbi del personale in merito alle pensioni di anzianità uomini e donne :

- Nota divulgativa INPDAP dell’08/01/2008

- Circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008

 

entrambe riassuntive delle norme di cui alla legge 247/2007 Tabella B :

2012

60 anni (compiuti entro il 31dicembre *) di età anagrafica e 36 di servizio

 

(o 61 età compiuti entro il 31dicembre * e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

* * *

2013

61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31dicembre * e 36 di servizio

2014

(o 62 età compiuti entro il 31dicembre * e 35 serv.)

 

*beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

 

 

 

 

 

* * *

Nell’anno 2012 sarà in vigore infatti quota 96, nel 2013 quota 97.

 

Nel 2012, qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio potranno accedere alla pensione di vecchiaia anche se non in possesso dei 35 anni di servizio :

· lavoratrici con 65 anni di età

·  lavoratori con 65 anni di età,

 

In alternativa a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, lettera b) della legge n. 449/1997)

 

 

19.07.2011

Graduatorie d’Istituto

Tempo d’estate, di attese, di scadenze….. E’ straordinario come.. con dodici mesi a disposizione in ciascun anno, ogni periodico adempimento in materia di graduatorie debba essere espletato nei due mesi estivi..

Forse una motivazione esiste.. ed è connessa alla volontà – ancora una volta – del ceto politico di pervenire ai risparmi connessi al ritardo nella effettuazione delle nomine annuali che per quest’anno potrebbero essere disposte ben oltre il mese di agosto, considerato che – ad oggi – non risultano sistemate nemmeno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale di ruolo.

  • 26 agosto: scadenza dell’inoltro delle istanze “on line” per l’indicazione delle sedi scolastiche ..per docenti abilitati e non abilitati.
  • 16 agosto : scadenza dell’inoltro delle istanze “cartacee” per docenti non in possesso di abilitazione

N.B.: il modello B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A1, A2 e A2bis.

Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014

Allegati

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Modello A 1

Modello A 2

Modello A 2 bis

EQUIPARAZIONE TRA LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Codici delle classi di concorso

Titoli di accesso alle classi di concorso

Titoli di accesso alle classi di concorso ( ulteriore forma)

Scelta sedi a cui indirizzare i modelli A1, A2 e A2bis

Istituti omnicomprensivi

Scuole speciali

Elenco province che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM, hanno derogato al limite dei due circoli didattici

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.

Decreto ministeriale 13 giugno 2007

 

 

 

08.06.2011

Agorà

Metodi e contenuti e personale ATA di ruolo e precario
Una iniziativa fratricida?

Priva di fondamento
risulta la notizia apparsa su Orizzonte scuola circa una non meglio denominata “raccolta di firme”patrocinata – anche dall’Agorà e dall’Anaps – riguardante ATA non di ruolo contro ipotesi di carriera verso profili di maggiore livello di personale già di ruolo in profili inferiori(mobilità verticale), notizia riguardante altresì atteggiamenti poco fraterni fra Organizzazioni sindacali.

Agorà, come ormai tutti sanno, è da ben quattro anni impegnata in una vertenza riguardante la tutela legale del personale precario attraverso i giudici del lavoro di tutta Italia, a livello dei quali sono stati riconosciuti risarcimenti decisamente cospicui rispetto alle nomine di competenza degli USP, conferite ripetutamente in successione a docenti ed ATA della scuola statale, in assenza di previsioni normative nazionali tendenti alla “stabilizzazione” del personale precario.

Agorà e Anaps respingono e rispediscono all’estensore del documento inviato ad Orizzonte scuola la responsabilità della creazionedi un clima di conflitto fra lavoratori comunque facenti parte di una categoriache – faticosamente – e col ricatto delle “terziarizzazioni” dei servizi sta cercando di affrancarsi da antichi pregiudizi e da retribuzioni sicuramente non di livello europeo.

Il “corpo a corpo” non ha mai portato alcun tipo di beneficio.. e.. in tale ottica il responsabile dell’Agoràha portato in prima persona il proprio contributo per la crescita della categoria ATA
tutta – per oltre due anni – nella contrattazione nazionale su designazione di un organismo federativo.

Agorà e Anaps non condividonole finalità dell’ennesima storia di una guerra senza vincitori, di comportamenti assimilabili alle “gesta” dei famosi “capponi” di manzoniana memoria.

07/06/2011

p. Agorà e Anaps
Manola Branchinelli



19.04.2011

 

 

 

CERTIFICAZIONE B2 E ABILITAZIONE

 

Do you speak English?... ovvero..

 

"La conoscenza della Lingua Inglese per la formazione dei docenti"

 

Corso di formazione e di aggiornamento professionale ( 500 ore) con CERTIFICAZIONE B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 

OBIETTIVO:

Visto il decreto recante il “Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti” della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”  ed a seguito della recente comunicazione del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10/09/2010 che prevede la necessità della Certificazione B2 in lingua inglese per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 

 

I.P.S.E.F. &  BRITISH INSTITUTES mettono a disposizione di tutto il corpo docente della scuola statale e non statale strumenti innovativi per la formazione e l'aggiornamento

 

Il regolamento sui TFA (Tirocini Formativi Avanzati) prevede infatti l’acquisizione di competenze trasversali : seconda lingua inglese e nuove tecnologie per gli insegnanti di ciascun ordine di scuola.

 

La CERTIFICAZIONE B2 costituirà cioè “credito” formativo da spendersi nell’ambito dei percorsi formativi abilitanti dei TFA e nelle graduatorie di supplenza.

 

Il Corso on-line è erogato tramite la Piattaforma E-Learning IPSEF.

 

Il Corso si conclude con un esame finale presso una delle Sedi autorizzate. Per Terni, Perugia e Viterbo, la sede d’esame è Terni.

 

Per Terni:

  • prima prova di accertamento sabato 30 aprile ore 15/18 Istituto Geometri Terni
  • esame primo gruppo: sabato 14 maggio ore 15/18 Istituto Geometri Terni

 

Agorà è come sempre a disposizione per tutte le comunicazioni inerenti le modalità ed i tempi di adesione.

 

 

06.04.2011

 

Unmilioneduecentododicimila

cinquecentoventisei,20 EURO

 

(1.212.526,20 EURO) + interessi legali e spese processuali

 

 

 

l’onere da sostenere da parte del MIUR per i risarcimenti milionari (in media circa 20.000,00 euro cadauno, con un massimo di 45.000,00 euro) a favore del personale precario iscritto all’Agorà scuola a seguito delle sentenze emanate dai vari Giudici di primo grado.

 

Agorà, attraverso l’ufficio legale e gli avv.ti Cristiana Zanella ed Antonio De Angelis, ha infatti ritenuto di predisporre non un ricorso “omnibus”, ma un ricorso che specificamente avesse come presupposto primario l’immissione in ruolo a seguito di illegittima reiterazione dei contratti ed in subordine il risarcimento dei danni in misura corrispondente agli anni di precariato.

 

Agorà scuola ha fatto da apripista all’intero movimento.

 

Tutta l’attività legale portata avanti da Agorà scuola negli ultimi quattro anni ha determinato infatti un effetto dirompente …

 

Altre Organizzazioni sindacali e professionali che hanno ritenuto di intraprendere analogo percorso, hanno iniziato anch’esse ad ottenere risultati positivi sulla scia delle sentenze già emesse a favore di Agorà.

 

Sono in via di definizione - nelle varie province - un numero di ricorsi per gli iscritti Agorà che porterà verosimilmente ad una previsione di esborso da parte del MIUR tripla rispetto a quella già oggetto di sentenza dei giudici di primo grado, così come sopra descritto, in considerazione della positiva evoluzione della giurisprudenza di merito.

 

Riteniamo che non vi siano alternative per l’Amministrazione, diverse dalla assunzione di tale personale anche perché ogni contratto successivo, stipulato in difformità dalla previsione normativa potrebbe a sua volta essere singolarmente impugnato, nonostante le restrizioni di cui alla legge 183/2010.

 

 

 

06.04.2011

 

 

 

Pettini e code…

 

Tra contraddizioni normative e la ferma volontà dell’Amministrazione di non procedere alla sistemazione della problematica relativa al personale precario, si è instaurata una conflittualità ormai stabile fra chi anela all’inserimento “a pettine” e chi – invece - - in base a quanto sancito dalla legge finanziaria del 2007, ovvero la legge 296/2006, art. 1 comma 605 lettera c) sostiene la “non integrabilità” delle graduatorie permanenti, divenute “ad esaurimento”…

 

Da più parti è sorta altresì una terza opzione: rendere la graduatorie ad esaurimento graduatorie nazionali dalle quali attingere per le nomine in ruolo secondo le disponibilità annuali, intese in senso cumulativo sull’intero territorio.

 

Qualora tali graduatorie fossero prese in considerazione provincia per provincia, è certo che dalla applicazione del famigerato “pettine” scaturirebbe una contraddizione fra quanto disposto dalla finanziaria 2007 e l’inserimento ex novo di aspiranti che determinerebbero un assetto delle graduatorie provinciali difforme da quello post legge 296.

 

Ed in tale ottica la legge 167/2009 all’art.1 comma 4 ter prevedeva l’inserimento degli aspiranti in altre province, ma “in coda” e - successivamente - il trasferimento dalla provincia prescelta ad altra provincia con modalità “a pettine” disponendo testualmente:

 

“4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dispone l'integrazione punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e' improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.

 

Qualora invece, si dovesse considerare come un unico “corpus” la totalità delle graduatorie provinciali ad esaurimento, qualsiasi spostamento degli aspiranti non determinerebbe alcun tipo di alterazione alle graduatorie stesse, trattandosi di aspiranti – tutti - già presenti in tali graduatorie.

 

A prescindere da interpretazioni che potrebbero risultare in tutto o in parte inesatte, vi è da rilevare – nei fatti – che la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011, , ha sancito l’incostituzionalità dell’inserimento in coda in graduatorie compilate sulla base della valutazione dei titoli posseduti, nonché la mancanza di motivazioni giuridiche alla base della distinzione fra due bienni 2009/2011 e 2011/2012 ai fini dell’inserimento in coda o a pettine, in più province o in una sola., abrogando così l’intero art. 1 comma 4 ter..

 

Si è determinato in tal modo anche l’azzeramento del “pettine”….

 

 

 

02.02.2011

Comunicato del 02.02.2011


Firmato un protocollo d'intesa tra l’associazione sindacale autonoma
Federazione Scuola.Base (costituita da SAB, Agorà scuola, Sindacato Scuola Athena e ANAPS) e l’associazione professionale e sindacale ANIEF.

clicca per visualizzare il documento



18.11.2010 - Aggiornamento 22.12.2010

Agorà scuola per il personale precario….

Scadenza 23 Gennaio 2010 - Ancora pochi, pochissimi giorni…

rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti in successione per anni...

A fronte dell’abbondante contenzioso in atto è stato tradotto in legge in data 19 ottobre un disegno di legge (1441-quater F) finalizzato a scoraggiare il personale docente ed ATA della scuola rispetto alla possibilità di ricorrere al Magistrato del Lavoro, attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato illegittimo.

Il legge in questione è la numero 183/2010 che si prefigge – attraverso la fissazione di termini raccorciati e cogenti – di limitare per i futuri ricorrenti ogni ipotesi di “stabilizzazione e/o applicazione della normativa europea in materia di contratti.

Sono salve le posizioni dei :

a)      “vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice” o già oggetto di tentativo di conciliazione inviato

b)      “vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze di risarcimento

c)      “nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti dalla entrata in vigore della Legge stessa

E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al risarcimento sussiste per:

1)      il personale docente abilitato incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

2)      il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

La “reiterazione” e conseguente possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche(30 giugno).

Particolare attenzione dovrà essere prestata da coloro che non sono in servizio nell’anno in corso in quanto l’eventuale infruttuoso trascorrere dei fatidici 60 giorni dalla entrata in vigore della legge (24 novembre), comporterebbe l’impossibilità di vedersi riconoscere qualsiasi tipo di “ristoro” per il “pregresso”, rinviando a tempi successivi coincidenti con lo scadere dell’eventuale nuovo contratto la possibilità di rivendicare posizioni giuridiche relative – in ogni caso – al solo ultimo contratto sottoscritto.

Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico).

In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata dall’art. 32 della legge di conversione che è stata pubblicata sulla G.U. del 9 novembre.

Agorà ha pertanto predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base delle nuove disposizioni di legge.

Indicazioni operative

Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni paletti:

a)      la convenzione per i ricorsi è riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà

b)     le condizioni ed i costi legali sono specificamente indicati – a monte della proposizione del ricorso - nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere;

c)      non si tratta di un ricorso collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.

d)     Per ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:

agorascuola@agorascuola.it

 

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Città

Mail

Numero di telefono

Titolo di studio

Abilitazioni (se docenti)

Breve descrizione dei servizi prestati

e)      i ricorrenti riceveranno in tempo reale tutta la documentazione relativa ai vari adempimenti

Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:

Numeri dedicati ai ricorsi
0744 279785
389 0940619
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

04.11.2010

Abilitazione? Si gratis il ricorso con l'Agorà

 

Gratis le spese legali per i docenti non abilitati iscritti all’Agorà o che risulteranno iscritti alla data di emanazione del bando che è imminente

…per il ritiro del TFA ...nella forma prevista dallo schema di decreto

…per permettere un accesso alle procedure corrispondente alla effettiva domanda di formazione / partecipazione (escludendo l’ipotesi del numero chiuso)

… per ottenere l’abilitazione tramite procedura riservata se in possesso dei canonici 360 giorni di servizio

 

…per il recupero delle situazioni di quanti - in possesso di provata professionalità e titoli di studio tuttora

validicompresi i diplomati dell’Istituto Magistrale sino al 2002 – non troveranno collocazione nelle

procedure previste dallo schema di decreto per i (TFA) Tirocini Formativi Avanzati .

 

E’ appena il caso di ricordare – infatti - che gli accessi consentiti dovranno tener conto di variabili come:

  • classi di concorso in esubero..
  • numero chiuso e programmato …
  • doppio test selettivo di ammissione
  • valorizzazione residuale dell’esperienza professionale maturata

 

In breve..:

 

i docenti non abilitati di terza fascia d’Istituto, regolarmente reclutati tramite procedura selettiva per titoli, e destinatari di nomine di competenza dei Dirigenti Scolastici, sulla base del punteggio a ciascuno spettante, dopo anni ed anni di servizio, potranno trovarsi nell’impossibilità di utilizzare il proprio titolo di studio nell’ipotesi – ad esempio – in cui, non risultino ammessi ai TFA.

 

I test d’accesso ai TFA non consentono – almeno secondo quanto si può evincere dallo schema di decreto attualmente in discussione – di acquisire lo “status” di “idoneo”, normalmente utile per mantenere il valore del titolo di studio per successivi concorsi.

 

Le conseguenze:

nel tempo e con le varie confluenze di classi di concorso in altre, i docenti non ancora in possesso di abilitazione, seppure in possesso di consolidata esperienza professionale, rischiano di rimanere fuori da ogni possibilità non tanto di assunzione ( che è normativamente prevista per il solo personale in possesso di abilitazione), ma della possibilità – appunto – di formazione a fini abilitativi.

 

A proposito di interventi in favore del personale precario è appena il caso di ricordare che

l’attività legale in materia di “illegittimità di contratti conferiti in successione, senza immissione in ruolo” portata avanti da Agorà scuola negli ultimi quattro anni - fra l’indifferenza di altre organizzazioni - sta determinando un effetto dirompente, causa dopo causa, giudizio dopo giudizio, dispositivo dopo dispositivo che hanno determinato in prima battuta risarcimenti sino a 45 mila euro pro capite e tali da scoraggiare l’utilizzo illegittimo dello stesso lavoratore docente o Ata in servizio per anni ed anni scolastici interi presso la Pubblica Amministrazione, “scaricato” poi dai tagli di una economia sofferente e da un ancor più sofferente potere politico.

 

In aderenza ai principi ispiratori di tale attività e come necessaria integrazione dell’azione di tutela del personale precario tutto, Agorà scuola promuove a titolo di assoluta gratuità per i docenti non abilitati iscritti o che risulteranno iscritti alla data di emanazione del bando (che è ormai imminente ) un ricorso finalizzato ad allargare il ventaglio dei beneficiari della formazione a fini abilitativi .

 

Per ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:

agorascuola@agorascuola.it

 

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Città

Mail

Numero di telefono

Titolo di studio

Breve descrizione dei servizi prestati

 

 

06.10.2010

“Gutta cavat lapidem..”

( a proposito della sentenza del Tribunale di Siena del 27 settembre2010)


..aveva proprio ragione l’Agorà …. finalmente un Magistrato si è assunto l’onere della trasformazione di un incarico a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, coniugando la normativa in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego “privatizzato”.

Tutta l’attività legale portata avanti da Agorà Scuola negli ultimi quattro anni - fra l’indifferenza di altre organizzazioni - sta determinando un effetto dirompente, causa dopo causa, giudizio dopo giudizio, dispositivo dopo dispositivo che hanno determinato in prima battuta risarcimenti consistenti (sino a 45 mila euro pro capite)e tali da scoraggiare l’utilizzo illegittimo dello stesso lavoratore docente o Ata in servizio per anni ed anni scolastici interi presso la Pubblica Amministrazione, “scaricato” poi dai tagli di una economia sofferente e da un ancor più sofferente potere politico.

Esistono le condizioni per una soluzione definitiva del problema precariato.

La nuova disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sancisce infatti la funzione sociale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e il divieto di utilizzo del contratto a termine quale strumento per la “precarizzazione” del mercato del lavoro.

Non esiste invece la volontà politica di far funzionare il sistema scuola e viene attuato un “palleggiamento” costante fra modalità/aspettative afferenti a contratti di tipo privato e contratti di tipo pubblico, mentre è ancora in agguato il disegno di legge 1167/ b (ammazza precari)

Prive di applicazione rimangono infatti , se non a seguito di ricorso le direttive di derivazione comunitaria – a differenza peraltro di quanto puntualmente realizzato in materia di pensionamento di vecchiaia delle donne che – con un semplice comma della legge 122/2010 - hanno perso in un attimo quanto faticosamente ottenuto nel lontano 1995 in base all’art. 2 comma 21 della legge 335.

Concordiamo pienamente con le OO.SS. che sostengono che “il problema precariato “ vada “risolto a livello politico” , ma in assenza di tale livello, l’unica certezza – seppure da alcuni vituperata – è la sentenza del Magistrato…..

Per cancellare gli effetti nefasti della perdita di chance lavorative legate alla incompatibilità del servizio scolastico con altri servizi comunque denominati per anni ed anni,

contro la precarizzazione istituzionale del sistema scuola

per l’ottenimento di un posto di lavoro, così come spettante a personale Docente ed ATA che ha sostenuto un concorso variamente denominato ed articolato prestando servizio in base a due o più contratti in successione

si invitano i colleghi


ad una adesione di massa ai ricorsi proposti dall’Agorà ( non è più prevista infatti l’estensione “erga omnes” del giudicato..) che dimostri -in concreto- come pervenire alla tutela del “diritto soggettivo” del singolo al mantenimento del posto di lavoro, diritto certamente non realizzabile attraverso le forme attualmente previste di tutela del personale precario, sicuramente non in linea con le promesse elettorali via via succedutesi a partire dalla Finanziaria del 2007 in quanto:

“Il contratto a termine non può essere un comune strumento di assunzione”
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”








17.09.2010

“Il contratto di lavoro subordinato è stipulato

di regola a tempo indeterminato”

 

“Il contratto a termine non può essere un comune strumento di assunzione

 

In tal senso la legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1, comma 39, che è intervenuta sulla “vexata quaestio” con l’apposizione del comma 0 all’art. 1 del d.lgs. 368/2001 e Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010.

La nuova disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sancisce la funzione sociale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e il divieto di utilizzo del contratto a termine quale strumento per la “precarizzazione” del mercato del lavoro.

La normativa prevede infatti la formulazione in forma scritta del contratto di lavoro e le motivazioni giustificatrici dell'apposizione del termine .

Il decreto legislativo caratterizzato dal principio (di derivazione comunitaria) di “conformità alla norma” del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha posto l’accento sui rischi del possibile abuso relativo all'adozione di una modalità che del lavoro precario fa un uso indiscriminato..

Secondo la suprema Corte , infatti, "…. nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato….., all'illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'istaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato…..".

Un nuovo anno scolastico è iniziato.. ed è ripresa frenetica l’attività dell’Ufficio legale di Agorà per arginare i danni dei nuovi indiscriminati tagli sulla scuola…

3

le sono sentenze degli ultimi giorni,

tutte favorevoli

ai ricorrenti,

iscritti all’Agorà……………

………in materia di illegittimità delle reiterazioni degli incarichi sulla base delle graduatorie permanenti USP di DOCENTI ed ATA, senza assunzione in ruolo

Non abbiamo dubbi sul fatto che il percorso evolutivo, messo in campo da Agorà, attraverso le proprie specifiche competenze tecnico/giuridiche porterà in tempi ravvicinati al conseguimento dell’obiettivo principale del “petitum”, ovvero la certezza del posto fisso, attraverso un effetto dissuasivo sul permanere della illegittimità di comportamento, legato alle sanzioni ripetutamente irrogate a carico della Amm.ne

Non a caso, infatti, Agorà – attraverso la proposizione di un ricorso normativamente ineccepibile frutto del confronto tra i propri tecnici ed i legali prescelti - ha potuto ottenere per i propri ricorrenti – senza alcuna eccezione - un “quantum” che – con effetto alone – potrà recare analoghi benefici ad ulteriori ricorrenti …

In attesa che un magistrato si assuma l’onere della trasformazione degli incarichi a tempo determinato in incarichi a tempo indeterminato, coniugando la normativa in vigore tra “pubblico”e “privato” nell’ambito del Pubblico Impiego “privatizzato”, l’Agorà continua la sua opera in favore dei precari ….

con ricorsi singoli, a tutela di ciascun ricorrente ..

DOCENTE e ATA

………… “gutta cavat lapidem..

 

 

 

17.09.2010

Salva precari – “TER

 

precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze temporanee nelle scuole.

 

 

Con Nota MIUR Prot. n. 7392 del 3 agosto 2010 , in applicazione della legge 167/2009, il MIUR ha fissato i criteri anche per il 2010/2011 per l’accesso alle graduatorie prioritarie del personale docente, educativo ed ata in possesso di nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche o di 180 giorni di servizio nell’a.s. 2008/2009.

Il servizio di cui sopra deve essere stato prestato in un’unica istituzione scolastica anche tramite proroghe o conferme contrattuali.

Il MIUR insiste sulla negazione all’accesso di coloro che hanno prestato il servizio richiesto in più istituzioni scolastiche, nonostante le varie pronunzie a livello di magistratura del lavoro ed i ricorsi pendenti al TAR del Lazio.

 

La precedenza assoluta opera per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali l’aspirante ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o permanenti.

Il personale docente,educativo ed ATA di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, in base al punteggio attribuito nelle graduatorie permanenti o negli elenchi provinciali..

Il personale docente ed educativo già incluso nel precedente “salva precari”, ha diritto alla valutazione– per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 - dell’intero anno ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per la quale ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 68/2010).

Il personale  A.T.A già incluso nel precedente “salva precari” ha diritto all’attribuzione – per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 - dello stesso punteggio spettante per l’ anno scolastico 2008/2009 da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.

Si può ritenere – quindi - che il personale A.T.A. che nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, abbia diritto al corrispondente punteggio anche se – negli anni scolastici successivi - abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

Il personale docente e ATA , regolarmente in servizio nell’a.s. in corso con contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili potrà scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.

Requisiti dei beneficiari

·        Personale docente ed educativo abilitato , inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

·        personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti ( prima fascia ) nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ( seconda fascia).

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

·        aver stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali o delle graduatorie d’istituto (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate;

·        essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea  per almeno 180 giorni.

Qualora il personale docente abbia stipulato, nell’anno scolastico 2010/2011, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.

Obbligo di accettazione di contratti di supplenza

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 , DM 100/09, DM 68/10 e DM 80/10 è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

  1. per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
  2. per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
  3. per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Al fine – pertanto - di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.


Nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare:

* nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore,

* nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore

* per il personale ATA, fino a 21 ore.

A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali se superiore al 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.

Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.

Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art.  1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera.

La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.

Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. 2008/2009, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari .

Gli elenchi “prioritari”,già predisposti per l’a.s. precedente cessano di produrre effetti sino alla data della diffusione di quelli relativi ai DDMM 68/10 e 80/10.

Fino a tale data hanno piena efficacia, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

(Per chi il servizio lo ha maturato nel 2008/2009 sono da prendere in considerazione il D.M. 68/2010 e la Nota MIUR Prot. n. 7392 del 3 agosto 2010 con relativi modelli.)

 

Modello docenti

Modello ATA

 

(Per chi il requisito del servizio lo ha maturato nel 2009/2010 sono da prendere in considerazione il D.M. 80/2010 e la Nota MIUR AOODGPER 8378 DEL 15 settembre 2010 con relativi modelli.)

Modello docenti

Modello ATA

 

14.09.2010

Non più in pensione a 60 anni

Diritto di accesso alla pensione

anno 2011

 

A fine anno è prevista l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale per le

istanze di accesso alla pensione dell’anno 2011.

 

 

Nei giorni scorsi alcuni autorevoli organi di stampa avevano pubblicato la notizia secondo la quale – di fatto – il personale femminile non avrebbe potuto accedere al pensionamento per limiti d’età “a domanda” se non in possesso di 62 anni di età al 2011.

La notizia però risulta inesatta….

Il problema ha avuto origine da una interpretazione inesatta di una nota del 03/ agosto 2010 , n. 10560 con cui l’Inpdap ha inteso disciplinare le “uscite” per l’anno 2011.. Tale nota è rivolta al personale del Pubblico impiego, con esclusione del personale della Scuola. In essa infatti sono previste tipologie di uscita, legate alle varie “finestre” , mentre per il settore scuola è prevista – normativamente - una sola finestra.

 

Il personale femminile potrà ottenere – anche per il 2011 - il pensionamento per limiti d’età a 61 anni , anche se maturati entro il 31 dicembre 2011.

 

Per maggiore chiarezza precisiamo che il diritto sussiste per le donne nate entro il 31 dicembre 1950.

 

La legge 122/2010, (già Decreto Legge 78/2010), frutto di una instancabile attività legislativa concentrata nel periodo estivo ha provveduto a disciplinare limiti sempre più cogenti per l’accesso alla pensione nel pubblico impiego, fissando il requisito di 65 anni di età per le donne a partire dal 2012 .

 

 

Ha sancito altresì la fine di ogni speranza per il personale di “trasferire la posizione assicurativa all’INPS” per aggirare i limiti di età per il pensionamento che negli ultimi anni hanno fortemente penalizzato il pianeta donna del P.I.

E’ stato infatti possibile sinora utilizzare tale opportunità – a costo zero – per ottenere l’accesso alla pensione di vecchiaia come per le donne del settore privato, ovvero a 60 anni, anche se per ottenere una pensione di misura inferiore a quella di corrispondente anzianità contributiva del P.I.

D’ora in poi, a decorrere da 01/07/2010, tale possibilità:

 

-         potrà sussistere a fronte di un onere economico, qualora esista una posizione assicurativa presso l’INPS

-         non potrà aver corso in caso contrario

 

 

Ma vediamo un rapido “excursus” normativo……

 

Pensioni personale femminile

 

Una conquista dell’anno 1995.. era stata già “cancellata” dall’art. 22- ter del testo

del DPEF 2009 –Legge 102/2009.

 

La motivazione?... Una scelta di “pari opportunità” rispetto all’altro sesso…!!!!

 

Eppure…non si è mai rinvenuta traccia di norme che prevedano l’obbligo di un accesso al pensionamento a 60 anni per il personale femminile.

 

L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva – infatti - previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione per limiti d’età a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità (età + anni di servizio). 

 

Una lettura strumentale della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha determinato già da tempo l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le donne.

 

La legge 122/2010 ha ulteriormente ridotto i tempi per l’introduzione del requisito dei 65 anni, precedentemente previsto per il 2018, ora fissato al 2012.

 

In sintesi:

 

a)

pensione di vecchiaia 2011

per gli uomini a 65 anni di età

 

 

per le donne a 61 anni di età

 

anche se non in possesso dei 35 anni di servizio

 

 

b)

pensione di anzianità 2011

uomini e donne

 

anni 60 età + 36 servizio (interessa i nati sino al 31/12/1951)

anni 61 età + 35 servizio (interessa i nati sino al 31/12/1950)

 

*************

 

In tal senso l’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008 aveva fornito i chiarimenti necessari a dirimere gli eventuali dubbi del personale riassumendo le norme della legge 247/2007 Tabella B : 

 

2011

60 anni compiuti entro il 31 dicembre * di età anagrafica e 36 di servizio

 

(o 61 anni compiuti entro il 31 dicembre *di età anagrafica e 35 di servizio)

 

 

2012

come sopra

N.B.: *beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

* * *

 

2013

61 anni compiuti entro il 31 dicembre * di età anagrafica e 36 di servizio

 

(o 62 anni compiuti entro il 31 dicembre *di età anagrafica e 35 di servizio)

 

 

2014

come sopra

N.B.: *beneficio personale scuola comma 3 art. 1

 

* * *

 

Nell’anno 2011 e 2012 sarà in vigore infatti quota 96, nel 2013 e 2014 quota 97.

N.B. : le quote devono essere conseguite senza arrotondamenti.. ovvero..

Sulla base di quanto disposto nella nota MIUR prot. AOODGPER 19313 del 21 dicembre 2009 si può prevedere per il 2011 che la quota 96 possa essere raggiunta sommando età e servizio come nell’esempio sotto indicato:

età anni 60 mesi 10 giorni 15,

servizio anni 35 mesi 1 giorni 15

 

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40 anni di servizio o di contributi ?

Molte e controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il concetto di “compiuto quarantennio”:

 

-                     l’art. 509 del D. L.vo 297/1994 , in base al quale l’interessato può a domanda essere collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non avendo raggiunto il limite di età

-                     l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente

-                     l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009 , in base al quale – ai fini del collocamento a riposo d’ufficio era prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es: laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo utile.

-                     l’art.17 comma 35 della legge 102/2009 , in base al quale si torna a considerare l’anzianità contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011.

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E’ bene precisare che eventuali rinunzie ai riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra richiesta, come del resto disposto dall’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998.

 

 

In breve: d’ora in poi l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque considerati.

 

 

 

06.08.2010