Sindacato Autonomo Sindacato della Scuola

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola - normativa e consulenza stato giuridico


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06.08.2010

Congedi biennali retribuiti per assistenza all’handicap

 

Forse non tutti sanno che anche i figli possono assistere con congedo biennale retribuito il genitore portatore di handicap in situazione di gravità.

La nota ministeriale 16 giugno 2009 prot. 8270 fornisce chiarimenti in tal senso…

Ma vediamo l’”excursus” normativo………

La legge 104/1992 ha dettato norme in materia di assistenza e di tutela dell’handicap.

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , art. 42, comma 5, in applicazione dell’art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, aveva previsto il diritto a fruire del congedo da parte della “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”.

La Corte Costituzionale con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta ai fratelli e sorelle conviventi anche nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.

La Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 158 ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.

Con successiva sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha allargato la platea dei possibili beneficiari del congedo biennale retribuito includendo anche figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

“Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.”

“Va sottolineato che il congedo incide sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.”

A proposito di convivenza giunge in soccorso dei figli che assistono i genitori il Messaggio INPS 4 marzo 2010 n. 6512, nonché la Circolare Ministero del Lavoro 18 febbraio 2010 , prot. 3884, secondo cui “ la residenza nel medesimo, ma in interni diversi non pregiudica l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile”.

Sussiste la condizione di “assistenza”.se il lavoratore richiedente il beneficio della legge 104 per l’assistenza al genitore disabile abita in Via Verdi, numero 5, al primo piano e il genitore al terzo,

Non sussiste laddove genitore e figlio abitini entrambi in Via Verdi, ma l’uno al numero 5 e l’altro al numero 50 (altro stabile).

 

 

22.06.2010

22.06.2010

Organici Ata

Organici Ata

 

 

Prosegue ininterrotta la politica dei tagli… Anche quest’anno gli organici del personale ATA saranno ridotti di 15167 posti relativamente ai vari profili.

L’operazione era stata avviata già con la Finanziaria 2007 e continua ancor oggi mostrando la determinazione della procedente classe politica e di quella attuale nei confronti del personale della scuola.

 

Ass. Amministrativi

- 3040 posti

=

20 %

dei tagli

=

5,66 % dell’organico 09/10

Ass. Tecnici

- 1176 posti

=

7,75 %

dei tagli

=

6,64 % dell’organico 09/10

Coll. Scolastici

- 10887 posti

=

71,78 %

dei tagli

=

7,09 % dell’organico 09/10

 

 

 

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In Umbria i tagli tra i vari profili sono previsti in :

 

- 38 posti Assistenti Amministrativi

- 21 Assistenti Tecnici

- 167 Collaboratori Scolastici

 

da suddividersi fra le due province .

 

Da specifica rilevazione effettuata da Agorà sulla base dei dati disponibili sui siti dei due UU.SS.PP. ( Provveditorati), nonché dall’accesso agli atti, si è potuto evincere che già dall’a.s. 2006/2007, “a monte” dei tagli previsti dalla Finanziaria 2007 l’organico degli Assistenti Tecnici di Perugia, risultava sovradimensionato rispetto a quello di Terni.

 

“In itinere” e “a valle” dei tagli voluti dalle varie finanziarie, si è potuto rilevare che l’organico degli AT provincia di Perugia risulta sovradimensionato di 19 posti rispetto a quelli spettanti secondo i parametri previsti ( complessità, numero di alunni, numero di laboratori..).

L’analoga parallela elaborazione su Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici Umbria, non ha evidenziato alcunché di anomalo rispetto ai parametri.

 

In presenza pertanto della necessità di tagliare per l’a.s. 2010/2011 altri 21 posti di Assistente Tecnico, si è avanzata specifica richiesta all’USR Umbria di “restituzione” alla Provincia di Terni dei 19 posti mancanti, tramite taglio sull’organico di Perugia di un corrispondente numero di posti.

 

Qualora tale richiesta non fosse accolta, l’esame dell’intera problematica sarebbe demandato all’ambito amministrativo nonché alla Procura per verificare eventuali ipotesi di “fumus” comunque connesse.

 

 

13.05.2010

08.03.2010

Agorà scuola per il personale precario…

Agorà scuola per il personale precario….

60 giorni…

rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti in successione per anni...

A fronte del contenzioso in atto è stato infatti tradotto in legge in data 3 marzo un disegno di legge finalizzato alla ulteriore definitiva “precariarizzazione” del personale attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato illegittimo.

Il disegno di legge in questione è il numero1167 - B che abroga ogni precedente ipotesi di “stabilizzazione e/o applicazione della normativa europea in materia di contratti.

Sono salve le posizioni dei :

a)              “vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice”

b)              “vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze di risarcimento

c)              “nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti

 

E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al risarcimento sussiste per:

1)                 il personale docente abilitato incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

2)                 il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

 

La “reiterazione” e conseguente possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche(30 giugno).

Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico) ivi comprendendo eventualmente anche l’anno in corso.

In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata dall’art. 32 della legge di conversione che sarà pubblicata a giorni sulla G.U.

Agorà ha pertanto predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base delle nuove disposizioni di legge.

Indicazioni operative

Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni paletti:

a)      la convenzione per i ricorsi è riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà

b)      le condizioni ed i costi legali sono specificamente indicati – a monte della proposizione del ricorso - nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere; sinora, infatti, il solo “tentativo obbligatorio di conciliazione” presso l’Ufficio del Lavoro non ha mai consentito una composizione bonaria del contenzioso relativo alle “reiterazioni dei contratti”ed è stato necessario adire per ciascun ricorrente il Giudice del Lavoro

c)      non si tratta di un ricorso collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.

d)     nelle mail è necessario indicare:

-          numero di telefono cellulare

-          numero di telefono fisso

-          indirizzo completo

-          nominativo per esteso

e)      i ricorrenti riceveranno in tempo reale tutta la documentazione relativa ai vari adempimenti

 

 

Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:

Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

08.03.2010

Agorà scuola per il personale precario…

Agorà scuola per il personale precario….

 

Otto ?

Ebbene si! Sono altre otto le sentenze ottenute da Agorà scuola – nei giorni scorsi - in favore dei diritti dei lavoratori precari… contro una Amministrazione resistente e pervicace nel difendere le proprie posizioni … Si vanno ad aggiungere alle numerose altre precedenti in materia di reiterazione di contratti avvenuta - anno dopo anno – senza assunzione in ruolo.

 

 

08.03.2010

Trasferimenti e passaggi 2010/2011

Trasferimenti e passaggi 2010/2011

 

Scadenza istanze 22 marzo

 

Sostanzialmente invariata la normativa concernente i trasferimenti ed i passaggi per il nuovo a.s.

 

Le novità di rilievo sono di seguito indicate:

 

-                     procedure “on line” per i docenti di scuola primaria e media inferiore

 

Tale personale deve ottenere:

a)        casella di posta elettronica @istruzione.it

b)       un “account”a proprio nome ,

c)        fare il “riconoscimento fisico” presso la scuola di servizio

d)       ottenere “codice temporaneo” e completare l’inserimento dei propri dati e del nuovo codice nella funzione “POLIS”

e)        entrare nella funzione “trasferimenti” e/o “passaggi” e compilare gli schemi predisposti ( modelli domanda ed allegati ) sempre in modalità “on line”

 

La procedura non è facilmente gestibile e richiede – anche nel caso in cui non si interrompa il sistema – un tempo a disposizione di circa un’ora e mezza.

 

Il diritto all’attribuzione del beneficio per la 104/92, art 33 comma 5, per l’assistenza da parte del lavoratore a soggetto portatore di handicap, richiede l’inesistenza di altro soggetto in grado di provvedervi.

Nel caso di assistenza di un genitore da parte del figlio devono ricorrere le seguenti condizioni:

 

a) nel caso di presenza di altri fratelli

1)             inesistenza o impossibilità oggettiva da parte di altri figli di provvedere all’assistenza

2)             inesistenza o impossibilità oggettiva da parte del coniuge del disabile a provvedervi

 

b) nel caso del figlio unico o di figlio convivente col disabile

- inesistenza o impossibilità oggettiva da parte del coniuge del disabile a provvedere

all’assistenza

Il beneficio 104/92 va lentamente assottigliandosi ai fini della precedenza nei trasferimenti e/o della non inclusione nelle graduatorie d’Istituto per l’identificazione del soprannumerario .

Sino ad oggi non si è tenuto alcun conto della presenza del coniuge in quanto la legge fa menzione di parenti o affini entro il terzo grado ed il coniuge – codice civile alla mano – non è ne’ parente (chi è legato in linea di sangue), ne’ affine ( chi è parente del coniuge).

Si ritiene che tale ultima prescrizione porti all’inevitabile contenzioso sia da parte degli interessati all’assistenza ed alla precedenza, sia da parte dei contro interessati.

 

 

Ritenendo di fare cosa gradita pubblichiamo un ns. lavoro dell’anno 2005 che conserva tutta la sua “attualità” nel far luce sui benefici ed i beneficiari della art. 33 comma 5 della legge 104/92, attraverso le disposizioni di cui all’art.7 del CCNL appena sottoscritto.

 

Rispetto alle “ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza” sono stati eliminati dal testo normativo gli esempi utilizzati da precedenti CCNI per connotare l’impossibilità dell’assistenza da parte dei fratelli dell’interessato ( “sorelle/fratelli minori, sorelle/fratelli residenti all’estero, sorelle /fratelli portatori essi stessi di handicap.. o a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.”) in quanto non esaustivi di tutte le possibili situazioni di famiglia.

Il beneficio della precedenza legge 104 art. 33 - nell’ipotesi di un figlio sino a 18 anni – spetta anche qualora lo stato di gravità non sia dichiarato permanente

 

Allegati:

( N.B.: i docenti di scuola primaria e dell’infanzia possono esprimere i codici corrispondenti alla “sede di organico”, i docenti di scuola media e superiore tutti i codici ad eccezione di quelli definiti “non esprimibili dal personale docente” ; gli Ata possono invece esprimere i codici relativi alle scuole ed istituti che siano sede amministrativa di uno o più istituti con esclusione delle sedi associate; è comunque opportuno che ciascuno fruisca della specifica consulenza tecnica)

15.02.2010

Trasferimenti

Non si conoscono alla data odierna le possibili scadenze per i trasferimenti ed i passaggi del personale di ruolo.

I docenti di scuola primaria e media dovranno inoltrare domanda “on line”.

E’ indispensabile pertanto che ciascuno :

a)     apra una propria casella di posta elettronica istituzionale (@istruzione.it)

b)     attivi il proprio “account” tramite inserimento “a sistema”, onde poter successivamente presentare la propria istanza , appunto, “on line”

Agorà è come sempre a disposizione per ogni supporto tecnico e si augura che i docenti interessati accedano fin da ora alle proprie sedi per attuare le varie procedure

La funzione

12.02.2010

 

Nuovo attentato ai diritti dei lavoratori precari

Si tratta dell’ennesimo disegno di legge “ad hoc”. Il nuovo disegno di legge che porta il numero 1167- B ha compiuto il suo “iter” al Senato e, secondo i promotori, dovrebbe poter esplicare ben presto i propri effetti.

Si tratta in sostanza di un tentativo di reiterare l’ormai dimenticato decreto 112/2009 del 25/06/2008, dichiarato incostituzionale con sentenza 214/2009, tendente ad arginare i poteri del Giudice del lavoro, in evidente contrasto con il principio della "efficacia diretta verticale" della normativa europea su quella degli Stati membri.

Attraverso clausola compromissoria, se approvato, consentirà al datore di lavoro – in sede di sottoscrizione del contratto a termine - di imporre al lavoratore, un contratto “certificato” relativo a una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria” e la conseguente rinuncia alla tutela del Giudice del Lavoro.

“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice” potrà condannare “il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”

 

Poiché un gran numero di precari sta da anni prestando la propria opera, perdendo sempre di più di vista la speranza di accedere al sospirato ruolo, urge adottare oggi ogni LEGITTIMA TUTELA, attraverso il ricorso al Giudice del Lavoro.

 

11.02.2010

Graduatorie personale scolastico: quale giurisdizione

Graduatorie permanenti…

... “ad esaurimento” degli aspiranti inclusi:

...una questione di “competenze”…


Un “casus belli che

viene “palleggiato” fra opposte posizioni giuridiche e contrapposti interessi…

Tentiamo allora un breve “excursus”..

Prima posizione:

le controversie in materia di graduatorie permanenti spettano al giudice ordinario

A tale proposito, infatti, vi è da ritenere che la struttura stessa di tali graduatorie non corrisponda ad una fattispecie di tipo concorsuale, in quanto non esistono :

·         bando di concorso

·         previsione del numero di posti da occupare

·         procedura di valutazione delle prove (non previste in una procedura per titoli)

·         approvazione della graduatoria ed identificazione dei vincitori

A tutela pertanto di un “diritto soggettivo” in materia di lavoro, il rimedio è costituito dal Giudice ordinario .

Più volte la Cassazione ha ribadito tale principio per il quale appunto, le sole graduatorie dei concorsi a cattedra (art. 63 D. lgs. 165/2001) rimangono di competenza del TAR :

·        Cassazione n. 11563/2007

·        Cassazione n. 14290/2007

·        Cassazione sez. unite n. 3399 del 13 febbraio 2008

·        Cassazione civile, sez. unite n. 17466 del 28 luglio 2009

Stessa posizione :

·        TAR Emilia Romagna n. 1928/2009

·        TAR Sicilia n. 1925/09

·        Tribunale di Lecce Sezione Lavoro Ordinanza 21 luglio 2009

 

Seconda posizione:

le controversie in materia di graduatorie permanenti spettano al giudice amministrativo

A tale proposito si è espresso ripetutamente il Consiglio di Stato, stabilendo che la stesura delle graduatorie permanenti , costituisce procedura valutativa e selettiva operata dall’Amministrazione - secondo criteri di equità e ed imparzialità rispetto ai titoli di accesso ed agli altri titoli - finalizzata all’assunzione sia per le nomine a tempo indeterminato ( ruolo), sia per le nomine a tempo determinato ( supplenze), rispetto alle quali si formano interessi legittimi” garantiti dall’art. 63 comma 4 del D. lgs. 165/2001


In tal senso il Consiglio di Stato che in sintesi ribadisce che :

 

"restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n. 7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207).

-                     Consiglio di Stato Sentenza n. 7617 del 4 dicembre 2009

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Dunque.. quali le conseguenze di tale discrasia?

 

Fra le conseguenze dirette:

 

a)      il difforme operato degli Uffici Scolastici Provinciali, dei quali :

 

-                     alcuni non hanno adempiuto alle Ordinanze del TAR del Lazio di inserimento dei ricorrenti “a pettine” per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011

-                     altri hanno adempiuto, compilando elenchi aggiuntivi che identificano i ricorrenti da inserire a pettine e li collocano in base al punteggio nella parte che richiama la graduatoria di appartenenza, ma decretandone il solo inserimento “con riserva”

-                     altri ancora hanno annullato i decreti emessi sulla base delle disposizioni “interpretative” della legge 167/2009.

 

b)      l’ordinanza del TAR Lazio  230 / 2010 con la quale sono stati rimessi alla Corte Costituzionale gli atti in materia di “pettini” e “code” per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 in applicazione della legge 167/2009,  art. 1, comma 4-ter

Di quest’ultima il TAR ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione legittimità costituzionale, rispetto ad una un'interpretazione autentica della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

 

Secondo il TAR con la sentenza n. 10809/2008:

 

- “ la norma contenuta nella Finanziaria 2007 - deve essere intesa come volontà del legislatore di non alimentare il c.d. precariato scolastico, definendo le graduatorie "ad esaurimento" proprio perché a decorrere dal 2007 non sarebbe stato più consentito in genere l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato”

- “non sono ravvisabili "conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle graduatorie provinciali per i quali non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale..” cosa che, secondo il TAR, appunto,“troverebbe conferma nel dato testuale della stessa legge n. 296/2006, allorché nel comma 607 del medesimo art. 1, è stato riconfermato l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994;”




Per dovere di cronaca,

 

si riferisce anche circa l’accoglimento:

a)      da parte del Consiglio di Stato sez. VI del 3/2/2010

b)     da parte del Consiglio di Stato sez. VI sempre del 3/2/2010

 

degli appelli del MIUR in materia di contrasto al “pettine” relativi a due ricorsi, sulla base del fatto che, in sede di ricorso contro le “code”,:

-                     le relative graduatorie non sono state impugnate

-                     non si è proceduto a notifica dei ricorsi ai contro interessati

 

La guerra dei precari, insomma, continua mentre gli esperti si confrontano sul significato dei commi e delle norme...

 

 

08.02.2010

05/02/2010 da www

Sanzionato ancora una volta il MIUR per …illegittima reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo...

…“un’altra vittoria davanti al giudice per il sindacato che si batte contro il precariato della scuola”, così come definito da “il Messaggero” del 18 gennaio 2010


Nell’ultima settimana il Giudice del lavoro di Terni ha emesso una serie di sentenze a favore di iscritti Agorà scuola – docenti ed ATA – ricorrenti, tutti in servizio con incarichi a tempo determinato succedutisi negli anni su posti privi di titolare e corrispondenti alla tipologia utile per l’accesso al ruolo.

15 mensilità,

che – Tabella del CCNL alla mano sono:

-         pari a 18.629,93 + interessi, riconosciute come risarcimento ad un collaboratore scolastico

-         pari a 20.871,20 + interessi, riconosciute come risarcimento ad un assistente tecnico

-         pari a 26.216,52 + interessi, riconosciute come risarcimento ad un docente di scuola media

16 mensilità,

che – Tabella del CCNL alla mano sono:

-         pari a 22.261,41 + interessi, riconosciute come risarcimento ad un assistente amministrativo

 

Le sentenze sopra enunciate, nonché quelle ulteriormente emesse, vanno ad aggiungersi al risultato ottenuto presso il Tribunale di Orvieto che ha visto riconoscere al personale docente ed ATA ricorrente attraverso i legali di Agorà da 10000.00 a 45000.00 euro, un risarcimento cioè non simbolico e comunque tale da costituire – in prospettiva ravvicinata - forte spinta al consolidamento delle posizioni dei singoli ed elemento certo di controtendenza nei confronti della politica dei tagli della Amministrazione.

Nel settore scuola, infatti, nonostante la normativa nazionale e le varie pronunzie della Corte di Giustizia europea, il Ministero continua ad utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, non per esigenze transitorie e /o occasionali, ma a fronte di esigenze stabili e durature in aperta violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001.

 

Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:

Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

05.01.2010

da LASTAMPA

Un 2010 sotto il “patrocinio” del MIUR…

 


Sono a calendario:

 

* la riforma delle superiori,

* la trasmigrazione dei tecnici e professionali alle regioni;

* l’ennesima tornata di tagli agli organici ,

* il dimensionamento degli istituti,

* il nuovo contratto economico che passa da biennale a triennale

* gli aumenti in gran parte legati al merito...

 

Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione dei Licei , si riporta lo schema di D.P.R. trasmesso al Senato il 23 ottobre 2009 .

 

In estrema sintesi:


I Licei saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1

Le tipologie: artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, scienze umane.

 

Calo di ore previsto per tutte le tipologie.

Previsti un totale di 40 licei musicali e 10 di liceo coreutico

 

Liceo Classico

 

27 ore settimanali primo biennio, 31 ore secondo biennio + 5° anno

 

Liceo Scientifico

 

27 ore settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno

Sarà possibile prevedere un percorso con la scomparsa del Latino e l’opzione per tutte le discipline scientifico tecnologiche.

 

Liceo Linguistico

 

27 ore settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno

 

Liceo musicale

 

18 ore settimanali primo biennio, 19 ore secondo biennio + 5° anno

14 ore settimanali aggiuntive primo biennio, 13 ore aggiuntive secondo biennio + 5° anno

 

Liceo delle Scienze Umane

 

27 ore settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno

Sarà possibile prevedere un percorso con la scomparsa del Latino e l’opzione per tutte le discipline dell’area giuridica,economica,sociale.

 

Liceo artistico

 

Articolato in tre indirizzi conterà :

34 ore settimanali primo biennio, 24 ore secondo biennio + 5° anno per architettura o audiovisivo/scenografia

34 ore settimanali primo biennio, 22 ore secondo biennio + 5° anno per arti figurative

 

E’ prevista una flessibilità oraria pari al 20% del monte ore settimanale nel biennio, del 30% nel secondo e del 20% nel quinto anno, con approfondimento di discipline eventualmente non previste come obbligatorie: “ diritto e economia, musica, seconda lingua straniera, latino, greco, discipline audiovisive, tecnologia e disegno, storia dell’arte, pedagogia, psicologia, sociologia, legislazione sociale, statistica, informatica, scienze sociali e metodologia della ricerca” ( da: www.lastampa.it )

Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione degli istituti tecnici, si riporta lo schema di D.P.R trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2009

 

Anche i Tecnici saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1, passando a 2 settori e 11 indirizzi formativi

 

Settore economico , 2 indirizzi :

1) amministrativo, finanza e marketing;

2) turismo.

 

Settore tecnologico , 9 indirizzi :

1) Meccanica, Meccatronica ed Energia;

2) Trasporti e Logistica;

3) Elettronica ed Elettrotecnica;

4) Informatica e Telecomunicazioni;

5) Grafica e Comunicazione;

6) Chimica, Materiali e Biotecnologie;

7) Sistema Moda;

8) Agraria e Agroindustria;

9) Costruzioni, Ambiente e Territorio.

 

Aumentano le ore di laboratorio:

264 nel primo biennio, 561 nel secondo, 330 ore nel 5° anno

 

Gli spazi di flessibilità - maggiori che nei licei - saranno del 30/35% secondo le classi

 

Saranno dedicate:

-                       all’area non specialistica 660 ore nel primo biennio,495 nel secondo e nel 5° anno.

-                       all’area specialistica 396 , 561

 

 

Anche i Professionali saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1, passando a 2 settori e 6 indirizzi formativi

 

Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione degli istituti professionali , si riporta lo schema di D.P.R. trasmesso al Senato il 23/10/2009

 

Sono previsti 2 settori e 6 indirizzi

 

Settore dei servizi, 5 indirizzi:

Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;

Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica;

Servizi socio-sanitari;

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

Servizi commerciali.

 

Settore industria e artigianato:

Produzioni artigianali e industriali

 

La flessibilità può arrivare al 40 % in 5°.

 

Saranno dedicate:

-                       all’area non specialistica 660 ore nel primo biennio,495 nel secondo e nel 5° anno.

-                       all’area specialistica 396 , 561

 

 

 

 

La riduzione di ore alle superiori comporterà peraltro situazioni di soprannumero di docenti di ruolo, “che però, grazie alla possibilità di insegnare su altre materie, attraverso l’allargamento delle attuali classi di concorso (ad esempio matematica e matematica applicata alle superiori), potranno tornare a ricoprire delle cattedre vacanti come titolari.”

“Già quest’anno, rispetto al 2008, ci sono stati 37.441 allievi in più. Già la prima tranche di tagli (quella relativa all’anno i corso prodotta attraverso l’introduzione del maestro prevalente in primaria e l’attuazione della riforma alla secondaria di primo grado), assieme alla dimensionamento dei plessi, ha determinato 3.826 classi in meno.”

(da: www.lastampa.it)

 



04.01.2010

Mobilità verticale personale ATA

 

da un’area inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008

 

Presentazione istanze: dal 29 gennaio al 17 febbraio 2010

 

Con nota prot. N. 19008 del 14 dicembre 2009 viene disciplinato l’accesso del personale ATA di ruolo nel profilo inferiore a quello immediatamente superiore

 

Alle procedure selettive può partecipare:

 

·        il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;

·        il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 per l’accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza.

 

In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.

 

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le graduatorie di cui all’articolo 9, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le graduatorie di cui all’ art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99 .

 

A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall’area A all’area B (es: da collaboratore scolastico ad Assistente amministrativo) e del 30% per il passaggio alle altre aree.

 

L’accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell’interessato, da presentare nella scuola di servizio

 

L’accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di una prova selettiva e per effetto della valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall’interessato.

La mobilità professionale si consegue frequentando un apposito corso di formazione al termine del quale si sostiene un esame finale. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell’inserimento nella graduatoria prevista dall’articolo 2 sono indicati nelle Tabelle da A1 a A9.

 

L’elenco provinciale è formulato tenendo conto del personale utilmente collocato negli elenchi definitivi ed ammesso a frequentare il corso di formazione.

 

Il numero dei partecipanti è stabilito in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale.

 

Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.

 

Il CCNI del 03/12/2009


Tabelle di valutazione allegate alla nota 19008

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