06.08.2010
Congedi biennali retribuiti per assistenza all’handicap
Forse non tutti sanno
che anche i figli possono assistere con congedo biennale retribuito il genitore portatore di handicap in
situazione di gravità.
La nota ministeriale 16 giugno 2009 prot. 8270 fornisce
chiarimenti in tal senso…
Ma vediamo l’”excursus”
normativo………
La legge 104/1992
ha dettato norme in materia di assistenza e di tutela dell’handicap.
Il
Decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , art. 42, comma 5, in applicazione dell’art. 15, legge 8 marzo 2000,
n. 53, aveva previsto il diritto
a fruire del congedo da parte della “…lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità….”.
La
Corte
Costituzionale con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito
che tale diritto spetta ai fratelli e
sorelle conviventi
anche
nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con
handicap in situazione di gravità.
La
Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 158 ha esteso al coniuge convivente
con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
Con successiva sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la
Corte Costituzionale ha allargato la platea dei possibili beneficiari del congedo biennale
retribuito includendo
anche figli conviventi che assistano il genitore con
handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
“Il diritto a
fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo
massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito
e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita
lavorativa del familiare che assista il malato.”
“Va sottolineato
che il congedo incide sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine
servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.”
A
proposito di convivenza giunge in soccorso dei figli che assistono i genitori
il Messaggio INPS 4 marzo 2010 n. 6512, nonché la
Circolare Ministero del Lavoro 18 febbraio 2010 , prot. 3884, secondo
cui “ la residenza nel medesimo, ma
in interni diversi non pregiudica l’effettività e la continuità dell’assistenza
al genitore disabile”.
Sussiste la condizione di “assistenza”.se
il lavoratore richiedente il beneficio della legge 104 per l’assistenza al genitore disabile abita
in Via Verdi, numero 5, al primo piano e il genitore al terzo,
Non sussiste laddove genitore e figlio
abitini entrambi in Via Verdi, ma l’uno al numero 5 e l’altro al numero 50
(altro stabile).
22.06.2010
Organici Ata
Prosegue ininterrotta la politica dei tagli… Anche quest’anno gli organici del personale ATA saranno ridotti di 15167 posti relativamente ai vari profili.
L’operazione era stata avviata già con
|
Ass. Amministrativi |
- 3040 posti |
= |
20 % |
dei tagli |
= |
5,66 % dell’organico 09/10 |
|
Ass. Tecnici |
- 1176 posti |
= |
7,75 % |
dei tagli |
= |
6,64 % dell’organico 09/10 |
|
Coll. Scolastici |
- 10887 posti |
= |
71,78 % |
dei tagli |
= |
7,09 % dell’organico 09/10 |
--------------------------------------------------------------
In Umbria i tagli tra i vari profili sono previsti in :
- 38 posti Assistenti Amministrativi
- 21 “ Assistenti Tecnici
- 167 “ Collaboratori Scolastici
da suddividersi fra le due province .
Da specifica rilevazione
effettuata da Agorà sulla base dei dati
disponibili sui siti dei due UU.SS.PP. ( Provveditorati), nonché dall’accesso agli
atti, si è potuto evincere che già
dall’a.s. 2006/2007, “a monte” dei tagli previsti dalla Finanziaria 2007
l’organico degli Assistenti Tecnici di Perugia, risultava sovradimensionato
rispetto a quello di Terni.
“In itinere” e “a valle” dei tagli voluti dalle
varie finanziarie, si è potuto rilevare che l’organico degli AT
provincia di Perugia risulta sovradimensionato di 19 posti
rispetto a quelli spettanti secondo i parametri previsti ( complessità, numero di alunni,
numero di laboratori..).
L’analoga parallela elaborazione su
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici Umbria,
non ha evidenziato alcunché di anomalo rispetto ai parametri.
In presenza pertanto della necessità di
tagliare per l’a.s. 2010/2011 altri 21 posti di Assistente Tecnico, si è
avanzata specifica richiesta all’USR Umbria di “restituzione” alla Provincia di Terni dei 19 posti mancanti,
tramite taglio sull’organico di Perugia di un corrispondente numero di posti.
Qualora tale richiesta non fosse accolta, l’esame dell’intera problematica
sarebbe demandato all’ambito amministrativo nonché
alla Procura per verificare eventuali ipotesi di “fumus” comunque connesse.
13.05.2010
08.03.2010
Agorà scuola per il personale precario….
60 giorni…
rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al
ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti
in successione per anni...
A fronte del contenzioso in atto è stato
infatti tradotto in legge
in data 3 marzo un disegno di legge
finalizzato alla ulteriore definitiva “precariarizzazione” del
personale attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla
inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di
rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato
illegittimo.
Il disegno di legge in questione è il numero1167 - B che
abroga ogni precedente ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione della normativa
europea in materia di contratti.
Sono salve le posizioni dei :
a)
“vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice”
b)
“vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze
di risarcimento
c)
“nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria
posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti
E’ il
caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al
risarcimento sussiste
per:
1)
il personale docente abilitato
incluso nelle graduatorie permanenti provinciali
2)
il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti
provinciali
La “reiterazione” e conseguente
possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi
di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività
didattiche(30 giugno).
Ovviamente
le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che
attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle
situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico) ivi
comprendendo eventualmente anche l’anno in corso.
In
parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del
Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata
dall’art. 32 della legge di conversione che sarà pubblicata a giorni sulla G.U.
Agorà ha pertanto
predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base
delle nuove disposizioni di legge.
Indicazioni
operative
Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta
opportuno fissare alcuni paletti:
a) la convenzione per i
ricorsi è riservata al personale già
iscritto o che si iscrive ad Agorà
b) le condizioni ed i costi legali sono specificamente
indicati – a monte della proposizione del ricorso - nell’accordo che ciascuno
avrà modo di valutare e sottoscrivere; sinora, infatti, il solo “tentativo obbligatorio di
conciliazione” presso l’Ufficio del Lavoro non ha mai consentito una
composizione bonaria del contenzioso relativo alle “reiterazioni dei
contratti”ed è stato necessario adire per ciascun ricorrente il Giudice del
Lavoro
c)
non si tratta di un ricorso
collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica
posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.
d)
nelle mail è necessario indicare:
-
numero di telefono cellulare
-
numero di telefono fisso
-
indirizzo completo
-
nominativo per esteso
e)
i ricorrenti riceveranno in
tempo reale tutta la documentazione relativa ai vari adempimenti
Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:
Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
08.03.2010
Agorà scuola
per il personale precario….
Otto ?
Ebbene si! Sono altre otto le sentenze ottenute da Agorà scuola – nei giorni scorsi - in favore dei diritti dei
lavoratori precari… contro una Amministrazione resistente e pervicace nel
difendere le proprie posizioni … Si vanno ad aggiungere alle numerose altre
precedenti in materia di reiterazione di contratti avvenuta - anno dopo anno – senza assunzione in ruolo.
08.03.2010
Trasferimenti e passaggi 2010/2011
Scadenza istanze
22 marzo
Sostanzialmente invariata la normativa concernente i trasferimenti ed i passaggi per il nuovo a.s.
Le novità di rilievo sono di seguito indicate:
- procedure “on line” per i docenti di scuola primaria e media inferiore
Tale personale deve ottenere:
a) casella di posta elettronica @istruzione.it
b) un “account”a proprio nome ,
c) fare il “riconoscimento fisico” presso la scuola di servizio
d) ottenere “codice temporaneo” e completare l’inserimento dei propri dati e del nuovo codice nella funzione “POLIS”
e) entrare nella funzione “trasferimenti” e/o “passaggi” e compilare gli schemi predisposti ( modelli domanda ed allegati ) sempre in modalità “on line”
La procedura non è facilmente gestibile e richiede – anche nel caso in cui non si interrompa il sistema – un tempo a disposizione di circa un’ora e mezza.
Il diritto all’attribuzione del beneficio per la 104/92, art 33 comma 5, per l’assistenza da parte del lavoratore a soggetto portatore di handicap, richiede l’inesistenza di altro soggetto in grado di provvedervi.
Nel caso di assistenza di un genitore da parte del figlio devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) nel caso di presenza di altri fratelli
1) inesistenza o impossibilità oggettiva da parte di altri figli di provvedere all’assistenza
2) inesistenza o impossibilità oggettiva da parte del coniuge del disabile a provvedervi
b) nel
caso del figlio unico o di figlio convivente col disabile
- inesistenza o impossibilità oggettiva da parte del coniuge del disabile a provvedere
all’assistenza
Il beneficio 104/92 va lentamente assottigliandosi ai fini della precedenza nei trasferimenti e/o della non inclusione nelle graduatorie d’Istituto per l’identificazione del soprannumerario .
Sino ad oggi non si è tenuto alcun conto della presenza del coniuge in quanto la legge fa menzione di parenti o affini entro il terzo grado ed il coniuge – codice civile alla mano – non è ne’ parente (chi è legato in linea di sangue), ne’ affine ( chi è parente del coniuge).
Si ritiene che tale ultima prescrizione porti all’inevitabile contenzioso sia da parte degli interessati all’assistenza ed alla precedenza, sia da parte dei contro interessati.
Ritenendo di fare cosa gradita pubblichiamo un
ns. lavoro dell’anno 2005 che conserva
tutta la sua “attualità” nel far luce
sui benefici ed i beneficiari della art. 33 comma 5 della legge
104/92, attraverso le disposizioni
di cui all’art.7 del CCNL
appena sottoscritto.
Rispetto alle “ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza” sono stati eliminati dal testo normativo gli esempi utilizzati da precedenti CCNI per connotare l’impossibilità dell’assistenza da parte dei fratelli dell’interessato ( “sorelle/fratelli minori, sorelle/fratelli residenti all’estero, sorelle /fratelli portatori essi stessi di handicap.. o a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.”) in quanto non esaustivi di tutte le possibili situazioni di famiglia.
Il beneficio della precedenza legge 104 art. 33 - nell’ipotesi di un figlio sino a 18 anni – spetta anche qualora lo stato di gravità non sia dichiarato permanente
Allegati:
( N.B.: i docenti di scuola primaria e dell’infanzia possono esprimere i codici corrispondenti alla “sede di organico”, i docenti di scuola media e superiore tutti i codici ad eccezione di quelli definiti “non esprimibili dal personale docente” ; gli Ata possono invece esprimere i codici relativi alle scuole ed istituti che siano sede amministrativa di uno o più istituti con esclusione delle sedi associate; è comunque opportuno che ciascuno fruisca della specifica consulenza tecnica)
15.02.2010
Trasferimenti
Non
si conoscono alla data odierna le possibili scadenze per i trasferimenti ed i passaggi del personale di ruolo.
I
docenti di scuola primaria e media dovranno inoltrare domanda
“on line”.
E’
indispensabile pertanto che ciascuno :
a) apra una propria casella di posta
elettronica istituzionale
(@istruzione.it)
b) attivi il proprio “account” tramite
inserimento “a sistema”, onde poter successivamente presentare la propria
istanza , appunto, “on line”
Agorà
è come sempre a disposizione per ogni supporto tecnico e si augura che i
docenti interessati accedano fin da ora alle proprie sedi per attuare le varie procedure
12.02.2010
Nuovo
attentato ai diritti dei lavoratori precari
Si tratta dell’ennesimo disegno di legge
“ad hoc”. Il nuovo disegno di legge che porta il numero 1167- B ha compiuto il suo “iter” al Senato e, secondo i
promotori, dovrebbe poter esplicare ben presto i propri effetti.
Si tratta in sostanza di un tentativo di
reiterare l’ormai dimenticato decreto 112/2009 del 25/06/2008, dichiarato
incostituzionale con sentenza 214/2009, tendente ad arginare i poteri del
Giudice del lavoro, in evidente contrasto con il principio della "efficacia diretta verticale" della normativa europea su quella degli Stati membri.
Attraverso clausola compromissoria, se approvato, consentirà al datore di
lavoro – in sede di sottoscrizione del contratto a termine - di imporre al
lavoratore, un contratto “certificato” relativo a “una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria” e la conseguente rinuncia
alla tutela del Giudice del Lavoro.
“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice” potrà
condannare “il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo
un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto”
Poiché un gran numero di precari sta da
anni prestando la propria opera, perdendo sempre di più di vista la speranza di accedere al sospirato ruolo, urge adottare oggi ogni
LEGITTIMA TUTELA, attraverso il ricorso al Giudice del Lavoro.
11.02.2010
Graduatorie permanenti…
... “ad esaurimento”
degli aspiranti inclusi:
...una questione di “competenze”…
Un “casus belli” che
viene “palleggiato” fra opposte posizioni giuridiche e contrapposti interessi…
Tentiamo allora un breve “excursus”..
Prima posizione:
le controversie in materia di graduatorie permanenti spettano al giudice ordinario
A tale proposito, infatti, vi è da ritenere che la struttura stessa di tali graduatorie non corrisponda ad una fattispecie di tipo concorsuale, in quanto non esistono :
· bando di concorso
· previsione del numero di posti da occupare
· procedura di valutazione delle prove (non previste in una procedura per titoli)
· approvazione della graduatoria ed identificazione dei vincitori
A tutela pertanto di un “diritto soggettivo” in materia di lavoro, il rimedio è costituito dal Giudice ordinario .
Più volte
·
Cassazione n.
11563/2007
·
Cassazione n.
14290/2007
·
Cassazione
sez. unite n. 3399 del 13 febbraio 2008
· Cassazione civile, sez. unite n. 17466 del 28 luglio 2009
Stessa posizione :
·
TAR Emilia Romagna n. 1928/2009
· Tribunale di Lecce Sezione Lavoro Ordinanza 21 luglio 2009
Seconda posizione:
le controversie in materia di graduatorie permanenti spettano al giudice amministrativo
A tale proposito si è espresso ripetutamente il Consiglio di Stato, stabilendo che la stesura delle graduatorie permanenti , costituisce procedura valutativa e selettiva operata dall’Amministrazione - secondo criteri di equità e ed imparzialità rispetto ai titoli di accesso ed agli altri titoli - finalizzata all’assunzione sia per le nomine a tempo indeterminato ( ruolo), sia per le nomine a tempo determinato ( supplenze), rispetto alle quali si formano “interessi legittimi” garantiti dall’art. 63 comma 4 del D. lgs. 165/2001
In tal senso il Consiglio di Stato che in sintesi ribadisce
che :
"restano devolute alla giurisdizione
del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n.
7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207).
- Consiglio di Stato Sentenza n. 7617 del 4 dicembre 2009
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dunque.. quali le conseguenze di tale
discrasia?
Fra le conseguenze dirette:
a)
il difforme operato
degli Uffici Scolastici Provinciali, dei quali :
-
alcuni non hanno
adempiuto alle Ordinanze del TAR del Lazio di inserimento dei ricorrenti “a
pettine” per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011
-
altri hanno adempiuto,
compilando elenchi aggiuntivi che identificano i ricorrenti da inserire a
pettine e li collocano in base al punteggio nella parte che richiama la
graduatoria di appartenenza, ma decretandone il solo inserimento “con riserva”
-
altri ancora hanno
annullato i decreti emessi sulla base delle disposizioni “interpretative” della
legge 167/2009.
b) l’ordinanza del TAR Lazio 230 / 2010 con la quale sono stati rimessi alla Corte
Costituzionale gli atti in materia di “pettini” e “code” per gli anni
scolastici 2009/2010 e 2010/2011 in
applicazione della legge 167/2009,
art. 1, comma 4-ter
Di quest’ultima il TAR ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione legittimità
costituzionale, rispetto ad una un'interpretazione
autentica della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge
n. 296/2006.
Secondo
il TAR con la sentenza n. 10809/2008:
- “ la norma contenuta nella
Finanziaria 2007 - deve essere intesa come volontà del legislatore di non
alimentare il c.d. precariato scolastico, definendo
le graduatorie "ad esaurimento" proprio perché a
decorrere dal 2007 non sarebbe stato più consentito in genere l'inserimento di
nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per
i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo
indeterminato”
- “non sono ravvisabili
"conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle
graduatorie provinciali per i quali non sono dunque ipotizzabili preclusioni di
mobilità, anche territoriale..” cosa che, secondo il
TAR, appunto,“troverebbe conferma nel dato testuale della stessa legge n.
296/2006, allorché nel comma 607 del medesimo art. 1,
è stato riconfermato l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art.
401 del d.lgs.
n. 297/1994;”
Per
dovere di cronaca,
si riferisce anche circa
l’accoglimento:
a) da parte del Consiglio di Stato sez. VI
del 3/2/2010
b) da parte del Consiglio di Stato sez. VI sempre del 3/2/2010
degli appelli del MIUR in materia di contrasto al “pettine” relativi
a due ricorsi, sulla base del fatto che, in sede di ricorso contro le “code”,:
-
le
relative graduatorie non sono state impugnate
-
non
si è proceduto a notifica dei ricorsi ai contro interessati
La guerra dei precari, insomma, continua
mentre gli esperti si confrontano sul significato dei commi e delle norme...
08.02.2010
Sanzionato ancora una volta il MIUR per …illegittima
reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo...
…“un’altra
vittoria davanti al giudice per il sindacato che si batte contro il precariato
della scuola”, così come definito da “il Messaggero” del 18 gennaio 2010
Nell’ultima settimana il Giudice del lavoro di Terni
ha emesso una serie di sentenze a favore di iscritti Agorà scuola – docenti ed ATA – ricorrenti, tutti in servizio con incarichi a tempo
determinato succedutisi negli anni su posti privi di titolare e corrispondenti
alla tipologia utile per l’accesso al ruolo.
15 mensilità,
che – Tabella del
CCNL alla mano sono:
-
pari a 18.629,93 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un collaboratore scolastico
-
pari a 20.871,20 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un assistente tecnico
-
pari a 26.216,52 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un docente di scuola media
16 mensilità,
che – Tabella del
CCNL alla mano sono:
-
pari a 22.261,41 + interessi, riconosciute come risarcimento ad
un assistente amministrativo
Le sentenze
sopra enunciate, nonché quelle ulteriormente emesse,
vanno ad aggiungersi al risultato ottenuto
presso il Tribunale di Orvieto che ha visto riconoscere al personale
docente ed ATA ricorrente attraverso i legali di Agorà da 10000.00 a 45000.00 euro, un risarcimento cioè non simbolico
e comunque tale da costituire – in prospettiva
ravvicinata - forte spinta al consolidamento delle posizioni dei singoli
ed elemento certo di controtendenza nei
confronti della politica dei tagli della Amministrazione.
Nel settore
scuola, infatti, nonostante la normativa nazionale e le varie pronunzie della
Corte di Giustizia europea, il Ministero continua ad
utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, non per esigenze
transitorie e /o occasionali, ma a
fronte di esigenze stabili e durature in aperta violazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001.
Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:
Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
05.01.2010
Un 2010 sotto il “patrocinio”
del MIUR…
Sono a calendario:
* la riforma delle superiori,
* la trasmigrazione dei tecnici e professionali alle regioni;
* l’ennesima tornata di tagli agli organici ,
* il dimensionamento
degli istituti,
* il nuovo contratto economico che passa da biennale a triennale
* gli aumenti in gran parte legati al merito...
Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione dei Licei ,
si riporta lo schema di D.P.R. trasmesso al Senato il 23 ottobre 2009 .
In estrema
sintesi:
I Licei saranno organizzati secondo la
formula 2 + 2 + 1
Le tipologie: artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, scienze
umane.
Calo di ore
previsto per tutte le tipologie.
Previsti un
totale di 40 licei musicali e 10 di liceo coreutico
Liceo Classico
27 ore
settimanali primo biennio, 31 ore secondo biennio + 5° anno
Liceo Scientifico
27 ore
settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno
Sarà
possibile prevedere un percorso con la scomparsa
del Latino e l’opzione per tutte le discipline
scientifico tecnologiche.
Liceo Linguistico
27 ore
settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno
Liceo musicale
18 ore
settimanali primo biennio, 19 ore secondo biennio + 5° anno
14 ore settimanali aggiuntive primo
biennio, 13 ore aggiuntive secondo biennio + 5° anno
Liceo delle Scienze Umane
27 ore
settimanali primo biennio, 30 ore secondo biennio + 5° anno
Sarà
possibile prevedere un percorso con la scomparsa
del Latino e l’opzione per tutte le discipline
dell’area giuridica,economica,sociale.
Liceo artistico
Articolato
in tre indirizzi
conterà :
34 ore
settimanali primo biennio, 24 ore secondo biennio + 5° anno per architettura o
audiovisivo/scenografia
34 ore
settimanali primo biennio, 22 ore secondo biennio + 5° anno per arti figurative
E’ prevista
una flessibilità oraria pari al 20% del monte ore settimanale nel biennio, del
30% nel secondo e del 20% nel quinto anno, con approfondimento di discipline
eventualmente non previste come
obbligatorie: “ diritto e economia,
musica, seconda lingua straniera, latino, greco, discipline audiovisive,
tecnologia e disegno, storia dell’arte, pedagogia, psicologia, sociologia,
legislazione sociale, statistica, informatica, scienze sociali e metodologia
della ricerca” ( da: www.lastampa.it )
Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione degli istituti
tecnici, si riporta lo schema di D.P.R trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2009
Anche i Tecnici saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1, passando a 2 settori e 11 indirizzi
formativi
Settore
economico , 2 indirizzi :
1) amministrativo, finanza e marketing;
2) turismo.
Settore
tecnologico , 9
indirizzi :
1) Meccanica,
Meccatronica ed Energia;
2) Trasporti
e Logistica;
3) Elettronica
ed Elettrotecnica;
4) Informatica
e Telecomunicazioni;
5) Grafica
e Comunicazione;
6) Chimica,
Materiali e Biotecnologie;
7) Sistema
Moda;
8) Agraria
e Agroindustria;
9) Costruzioni,
Ambiente e Territorio.
Aumentano le ore di laboratorio:
264 nel primo biennio, 561 nel secondo, 330 ore nel 5°
anno
Gli spazi di flessibilità - maggiori che nei licei -
saranno del 30/35% secondo le classi
Saranno dedicate:
-
all’area non specialistica 660 ore nel primo biennio,495 nel
secondo e nel 5° anno.
-
all’area specialistica
396 “ “ “ , 561 “ “ “
Anche i Professionali saranno organizzati secondo la formula 2 + 2 + 1,
passando a 2 settori e 6
indirizzi formativi
Per i necessari approfondimenti in merito alla riorganizzazione degli
istituti professionali , si riporta lo schema di D.P.R. trasmesso al Senato il 23/10/2009
Sono
previsti 2 settori e 6 indirizzi
Settore
dei servizi, 5 indirizzi:
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale;
Servizi per la manutenzione e l'assistenza
tecnica;
Servizi socio-sanitari;
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera;
Servizi commerciali.
Settore
industria e artigianato:
Produzioni artigianali e industriali
La flessibilità può arrivare al 40 % in 5°.
Saranno dedicate:
-
all’area non specialistica 660 ore nel primo biennio,495 nel
secondo e nel 5° anno.
-
all’area
specialistica 396 “ “ “ , 561 “ “ “
La riduzione di ore alle superiori comporterà peraltro
situazioni di soprannumero
di docenti di ruolo, “che però, grazie
alla possibilità di insegnare su altre materie, attraverso l’allargamento delle
attuali classi di concorso (ad esempio matematica e matematica applicata alle
superiori), potranno tornare a ricoprire delle cattedre vacanti come titolari.”
“Già quest’anno, rispetto
al 2008, ci sono stati 37.441 allievi in più. Già la prima tranche di tagli
(quella relativa all’anno i corso prodotta attraverso
l’introduzione del maestro prevalente in primaria e l’attuazione della riforma
alla secondaria di primo grado), assieme alla dimensionamento dei plessi, ha
determinato 3.826 classi in meno.”
(da: www.lastampa.it)
04.01.2010
Mobilità verticale personale ATA
da un’area inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi
articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008
Presentazione istanze: dal 29 gennaio al 17
febbraio 2010
Con nota prot. N. 19008 del 14 dicembre 2009 viene disciplinato l’accesso del personale ATA di ruolo nel profilo inferiore a quello immediatamente superiore
Alle procedure selettive può partecipare:
· il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
· il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 per l’accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza.
In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.
Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le graduatorie di cui all’articolo 9, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le graduatorie di cui all’ art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99 .
A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall’area A all’area B (es: da collaboratore scolastico ad Assistente amministrativo) e del 30% per il passaggio alle altre aree.
L’accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell’interessato, da presentare nella scuola di servizio
L’accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento
di una prova selettiva e per effetto della valutazione dei titoli di studio, di
servizio e dei crediti professionali posseduti dall’interessato.
La mobilità professionale si consegue frequentando un apposito corso di formazione al termine del quale si sostiene un esame finale. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell’inserimento nella graduatoria prevista dall’articolo 2 sono indicati nelle Tabelle da A1 a A9.
L’elenco provinciale è formulato tenendo conto del personale utilmente collocato negli elenchi definitivi ed ammesso a frequentare il corso di formazione.
Il numero dei partecipanti è stabilito in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale.
Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.