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06.07.2012

Graduatorie ad esaurimento

Sito in ristrutturazione.

Per le "news" vai a www.agorascuola.org




29.03.2012

Graduatorie ad esaurimento

LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)

(GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36)

Attraverso l’emendamento apportato al decreto Milleproroghe, ora legge sarà permesso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soli abilitati nei:

·        corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), secondo e terzo corso biennale di II livello finalizzato alla formazione dei docenti di ed.musicale delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media (77/A),

·        corsi di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

L’articolato di cui all’art. 14 comma 2-ter infatti, - a differenza di quanto indicato a sanatoria dei contenziosi e delle contraddizioni in termini presenti nel concetto di graduatoria ad esaurimento – propone una soluzione parziale che non tiene in alcun conto delle legittime aspettative e della difformità di trattamento fra docenti inseriti nei corsi abilitanti entro il 2007/2008 e di quelli ivi inseriti e frequentanti a decorrere dal 2008/2009, nonché degli abilitati non presenti a vario titolo nelle graduatorie.

 

.. il testo..

 

Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse,

limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

 

2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale. 2-quinquies.” (tale comma riguarda gli invalidi e le altre categorie protette)

 

Il testo preparatorio( sotto riportato) invece risultava tale da ottemperare alle esigenze di equità e pari opportunità richieste dagli aspiranti e tuttora disattese

 

Disegno di legge N. 3124 milleproroghe (nella stesura del Senato)

( non più tale)

All’articolo 14:

        2-ter. I termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

 

Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l’aggiornamento delle domande per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l’anno scolastico 2012-2013.


Si attende ora il decreto ministeriale attuativo che Agorà si impegna ad impugnare per tutti gli iscritti, al fine di estendere la possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti al personale tuttora escluso.

L’ipotesi di inserimento in graduatoria permanente di abilitati ivi non ancora compresi per vario motivo,e/o degli abilitati all’estero, o dei frequentanti i corsi universitari per il conseguimento dell’abilitazione resta ancora tale, sino a instaurazione e definizione del contenzioso

 

Tirocini Formativi Attivi

 

Chi può accedere al TFA

Possono partecipare alle selezioni per l'accesso ai primi bandi al Tirocinio Formativo Attivo   coloro che entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al test nazionale sono in possesso

  • di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal d.m. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere accesso all'insegnamento;
  • di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal d.m. n. 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per poter avere accesso all'insegnamento;
  • del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica, per i TFA di Scienze Motorie.

Titoli di accesso e classi di concorso ai fini TFA

 "Ricerca per Titolo di ammissione"

 "Ricerca per Classe di concorso"

 Normativa,

 E’ importante chiarire due punti che sono stati oggetto di numerosi quesiti:

  • Chi, entro l’anno accademico 2010/2011, era in possesso di una delle lauree previste, ma non ha ancora completato il percorso con gli esami o i crediti richiesti, potrà, senza limiti di anno accademico, acquisire i crediti o gli esami necessari per poi partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno.
  • Allo stesso modo, chi, nell’anno accademico 2010/2011, era iscritto a uno dei percorsi di laurea previsti, potrà partecipare alle prove di accesso al TFA una volta in possesso dei requisiti necessari (laurea e crediti o esami).

"Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del Decreto ("congelati SSIS"), ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi."

 

Corsi di cui è prevista l’attivazione per ciascuna regione

Tabella A scuola media

(la parte del leone spetta ad A043,A059,A245/A345)

 

 

Corsi di cui è prevista l’attivazione in ciascuna regione

Tabella B Scuola superiore

 

 

 

 

Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, pubblicato in G.U.n. 78 del 2 aprile 2012

 

 

Sono state inoltrate a cura del ns. Ufficio legale:

  • le memorie aggiunte rispetto ai decreti applicativi per coloro che hanno prodotto ricorso entro il 31 marzo 2011..
  • le impugnazioni rispetto ai decreti applicativi per coloro che si sono rivolti alla ns. Struttura dopo il termine di cui sopra.

La ns. iniziativa risulta tanto più significativa in quanto nella previsione dei TFA, il MIUR ha voluto replicare l’esperienza delle SSIS, istituendo corsi solamente per insegnamenti relativi alla scuola media e superiore.

I docenti di scuola primaria e dell’infanzia, in possesso di titolo tuttora valido, ma privi di idoneità/abilitazione prevista per l’inserimento in graduatoria permanente dovranno aspettare l’esito del contenzioso in atto..

E’ interessante notare che a valle della ns. iniziativa di tutela del personale in possesso di specifica professionalità maturata per ben oltre 360 giorni nei vari ordini di scuola, varie altre Associazioni hanno ritenuto di dar vita ad iniziative finalizzate all’ottenimento di percorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione.

Gite scolastiche e viaggi d’istruzione….

 

 

Per l’opportuna conoscenza e tutela del personale si riporta la circolare INAIL del 2003 che evidenzia le categorie di lavoratori della scuola “coperte da assicurazione”…

“Insegnanti

a) Requisiti per l'assicurabilità

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

Ed, in particolare:

  • se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
  • se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
  • esperienze tecnico-scientifiche
  • esercitazioni pratiche
  • esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.

L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.

Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.”

 

 

Per approfondire la tematica, si riporta un

 

riepilogo di tutta la normativa vigente in materia

 

(tratto da www.viaggi-istruzione-elba.it)

 

 

 

Vacanze pasquali e ripresa del servizio del titolare

senza prestazione di attività didattica..

 

Onde far luce sugli aspetti controversi del pagamento del supplente durante i periodi di sospensione delle lezioni sarà opportuno tener conto dei contenuti di cui a due note della Ragioneria Generale dello Stato che hanno conservato nel tempo piena validità.

La questione attiene alla più o meno eventuale effettiva ripresa del servizio da parte del titolare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, punto nodale per la copertura economica o meno per l’intero periodo.

 

Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.

 

È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Nota Tesoro nota prot. 126690 del 12/05/1998

 

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Astensione facoltativa: primo mese al 100% anche dopo il terzo anno di vita del bambino e sino all’ottavo anno

 

Cassazione sentenza n. 3606 del 7 marzo 2012

 

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Graduatorie di istituto di prima fascia personale ATA

 

Per tutte le province e per tutti gli inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli ATA (24 mesi) sarà necessario attendere l’attivazione della procedura POLIS per l’invio telematico delle preferenze relative alle scuole.

 

Da quest’anno non sarà più possibile – infatti - fare riferimento alle preferenze precedentemente espresse.

 

 

 

 

 

Ancora pochi giorni per l’inoltro delle domande di trasferimento e passaggio ad altro ruolo o ad altra classe di concorso.

Scade il 3 aprile il termine per l’inoltro delle relative istanze ..

 

CCNI

O.M.

 

Allegati

 

Moduli

 

Fac-simili dichiarazioni

 

Bollettini ufficiali

 

Si rammenta che il solo personale ATA può inoltrare domanda su supporto cartaceo. I docenti dovranno utilizzare la procedura on line, pena la nullità della domanda.

Al personale ATA non potrà essere riconosciuto il servizio prestato nella scuola statale se alle dipendenze dell’Ente Locale..

 

 

 

 

 

 

07.02.2012

Chiusura delle scuole per neve

 

Le recenti avversità atmosferiche hanno risvegliato la problematica sopita circa diritti e doveri del

personale della scuole rispetto ad una normativa non ben delineata.

Spesso i Dirigenti scolastici ed i DSGA si cimentano in “innovative” disposizioni sugli obblighi di servizio di docenti ed ATA.

Vediamo di far luce sull’argomento..visto che la differenza di comportamenti fra una scuola e l’altra, fra un Comune e l’altro,danno ordinariamente luogo a disparità di trattamento fra le varie categorie di personale.

Premesso che la competenza a disporre la “chiusura delle scuole” spetta al Sindaco che deve emettere una specifica ordinanza per “cause di forza maggiore a tutela della pubblica incolumità”, secondo due diverse tipologie di intervento.

A)      sospensione delle attività didattiche

B)      chiusura delle scuole

In caso di mancato intervento del Sindaco, competenza e responsabilità per l’adozione di forme di tutela della popolazione, attengono alla figura del Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza.

Dalla prima ipotesi (A) scaturiscono:

  • il diritto del personale docente a non essere presente a scuola, se non per attività precedentemente programmate, diverse dalle attività didattiche
  • l’obbligo di presenza a scuola del personale ATA e la necessità di procedere al recupero della giornata di servizio non prestato o l’utilizzo di una giornata di ferie (in caso di impossibilità di raggiungere la sede scolastica)
  • disparità di trattamento e tutela dei due tipi di personale

Dalla seconda ipotesi (B)scaturiscono:

·         nessun obbligo di presenza a scuola per docenti ed ATA

·         nessuna ipotesi di recupero di orari di servizio non prestati per entrambe le categorie di personale

·         parità di trattamento e tutela.

Nei giorni scorsi.. i Sindaci si sono avventurati nella gestione dell’emergenza neve con ottiche divergenti e spesso con prese di posizione che nulla hanno di normativo.. come

- nel caso della sospensione delle attività didattiche -

il fatto di:

·         pretendere la presenza a scuola del personale docente in mancanza di attività didattiche e/o altro adempimento previsto dal calendario d’Istituto

·         prescrivere – in tale caso - ai docenti di non procedere col programma con gli alunni comunque a scuola, per non danneggiare gli assenti

e

- nel caso di chiusura delle scuole -

il fatto di:

·         pretendere il recupero orario o imporre le ferie obbligate per gli ATA

Ordinanze del primo tipo

Comune di Ravenna

Comune di Terni

USR Abruzzo ( è del 2005, ma molto significativa)

Comune di Roma (molto articolata e recante nuovi contenuti)

Ordinanze del secondo tipo.

Comune di Todi

Comune di Gubbio

 

 

 

07.02.2012

Festività del Santo Patrono

Significativa la nota della USR Umbria che può connotarsi come efficace strumento interpretativo in mancanza di disposizioni applicative delle norme di cui al D.L. 138/2011
Le norme restrittive fissate dal D.L. citato, potrebbero trovare applicazione dal 2013


07.02.2012

Concorso 24 mesi ATA


In via di emanazione da parte delle competenti Direzioni Regionali il bando annuale
Si anticipa , a riguardo, che tutti gli aspiranti , ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2012/13, dovranno, necessariamente,utilizzare la procedura on-line
in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse dell’anno scolastico precedente.
Tale operazione si rende necessaria per assicurare a tutti gli aspiranti la possibilità di dichiarare, oltre al telefono mobile anche l’indirizzo e-mail, entrambi prerequisiti essenziali per attivare le convocazioni tramite la piattaforma vivi facile anche per il personale di prima fascia, analogamente a quanto già disposto per quello di terza fascia d’istituto.
Come già comunicato, i ritardatari .. dovranno dotarsi di indirizzo di posta elettronica.


07.02.2012

Legittima la reiterazione dei contratti nel caso sia disposta per la sostituzione degli assenti…

In tal senso la Corte di giustizia europea con sentenza del 26 gennaio sulla causa C-586/2010
La Corte di Giustizia si pone in linea con i giudizi emessi dai Giudici di primo grado in maniera pressoché univoca in tutti i giudizi patrocinati dall’Agorà da ben più di quattro anni e in contrasto con la pronunzia di una Corte d’appello.
I recenti interventi legislativi, tutti finalizzati a giustificare l’utilizzo di contratti a tempo determinato in successione pur su posti vacanti, potrebbero - d’ora in poi - essere disapplicati - in toto - in favore delle norme comunitarie…


07.02.2012

Graduatorie ad esaurimento

Attraverso l’emendamento apportato al decreto Milleproroghe sarà permesso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di circa 23.000 docenti, abilitati o semplicemente iscritti:

·         ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), secondo e terzo corso biennale di II livello finalizzato alla formazione dei docenti di ed.musicale delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media (77/A),

·         ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Disegno di legge N. 3124 milleproroghe, attualmente all’esame del Senato approvato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2012 col numero 4865

 

All’articolo 14:

2-ter. I termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

 

Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l’aggiornamento delle domande per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l’anno scolastico 2012-2013.

 

Si profila altresì l’ipotesi di inserimento in graduatoria permanente di abilitati ivi non ancora compresi per vario motivo,e/o degli abilitati all’estero, ovviamente nel rispetto delle posizioni di coloro che vi sono già inseriti. (ordine del giorno n. 9/4865-AR/58 Russo

 

 

07.02.2012

Ragazzi del ’52 e futura pensione

Nel testo pervenuto al Senato del milleproroghe non c'è traccia dell'emendamento che riformava a favore dei nati nel 1952, quanto previsto dal salva-Italia in materia di pensioni e pertanto, attualmente non è possibile ipotizzare l’accesso alla pensione di settembre 2012 per il personale docente ed ATA in ritardo di un anno (2012, anziché 2011) per il raggiungimento dei requisiti per la pensione con le vecchie regole.

Non essendo stata prevista ed emanata ad oggi nessuna circolare applicativa da parte dell’INPDAP/INPS, però, non tutte le speranze possono considerarsi svanite.

10.01.2012

Pensioni 2012 (dopo la manovra Monti)

Non ancora disponibili le procedure “on line” e non disponibile la circolare applicativa INPDAP.  

* Anzianità e vecchiaia con requisiti maturati entro il 31/12/2011

Come disposto dalla manovra estiva in tema di pensioni all’art. 1 comma 21 del decreto legge 138/2011 Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011.

Come normativamente previsto per il 2012 già dalla manovra estiva – e come di recente previsto dalla manovra Monti , vengono mantenute con le modalità attuali:

·        le pensioni di anzianità per coloro che abbiano maturato il requisito ( quota 96 ) entro il 31/12/2011, anche se non hanno richiesto di accedere alla pensione per il 2011, ovvero:

o   60 anni compiuti entro il 31 dicembre 2011 e 36 di servizio

o   61 di età e 35 di servizio

cheal 2012 – determinano quota 97

·        61 di età e 36 di servizio

·        62 di età e 35 di servizio

 

-           40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica entro il 31/12/2011

 

-           le pensioni di vecchiaia ad anni 62 per coloro che abbiano maturato il requisito ( 61 anni) entro il 31/12/2011, con un minimo di 20 anni di servizio, anche se non hanno richiesto di accedere alla pensione per il 2011

Per maggiore chiarezza precisiamo che il diritto sussiste per le donne nate entro il 31 dicembre 1950.

 

Tale personale può decidere di permanere in servizio per un ulteriore periodo di tempo, con l’applicazione della previgente normativa ed a tal fine dovrà chiedere all’ INPDAP la certificazione di tale diritto.

*********************

* Anzianità e vecchiaia con requisiti maturati a decorrere dal 01/01/2012

Come disposto sempre dalla manovra estiva in tema di pensioni all’art. 1 comma 21 del decreto legge 138/2011 Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo"... ovvero : la decorrenza della pensione di anzianità slitta di un anno

Coloro che infatti maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 per andare in pensione dovranno avere i requisiti previsti dalla nuova normativa : pensioni di vecchiaia o pensione anticipata

 

E’ certo che risulta a tal punto esclusa la possibilità di vedere la permanenza dell’attuale quota 96 anche per il 2012, nonostante il previsto rinvio di un anno per l’acquisizione della pensione… e di due anni per la buonuscita come previsto dall’intervento sulle pensioni posto in essere a seguito della manovra estiva.

Pensione di vecchiaia       ( anzianità anagrafica senza i 35 anni di servizio)

 

Già prevista anche per le donne del settore pubblico a 65 anni nel 2012 prevede ora il possesso di un’età anagrafica pari a 66 anni. ( nel privato dal 2018)

 

E dunque:

 

uomini e donne del settore pubblico : 66 anni dal 2012

 

Pensione anticipata ( non esistono più né le quote né le finestre )

 

Anno

Età

Servizio

 

 

 

 

 

 

uomini

donne

2012

62

42

41

 

 

 

A coloro che non hanno l’età e vogliono andare lo stesso in pensione,in quanto in possesso dell’anzianta contributiva prevista (42 anni per uomini e 41 per donne), si applicherà una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto ai 62 anni.

 

Metodo contributivo “pro rata”

 

Per tutti, le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012 saranno calcolate con il metodo contributivo(comma 2): ogni anno di servizio prestato a decorrere dal 2012 sarà cioè conteggiato con tale metodo anche se il soggetto è in possesso di 18 anni di servizio al 31/12/1995 . Il servizio sino al 31/12/2011 sarà calcolato col metodo retributivo.

 

Sino al 31/12/2015 le lavoratrici in possesso di un’età anagrafica di almeno 57 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni potranno accedere alla pensione , a seguito di opzione per il calcolo totalmente contributivo, con tutte le penalizzazioni del caso.

Anche in questo caso il trattamento di pensione viene differito di un anno e la buonuscita di 2 anni.

 

La circolare applicativa INPDAP N. 16 del 09/11/2011, permette di operare alcune valutazioni sul diritto di accesso alla pensione 2012 ed ai rinvii previsti  anche per il personale della scuola.

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Buonuscita o TFR

Il personale della scuola che matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 otterrà il trattamento di fine servizio entro sei / nove mesi dalla data di cessazione del servizio.

Entro tre mesi se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio .

Il personale che invece matura il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la cessazione dal servizio avverrà per dimissioni volontarie, la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà erogata non prima di ventiquattro / ventisette mesi dalla cessazione.

Entro tre mesi se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio .

 

 

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