Archivio News
29.12.2009
A proposito
di elenchi prioritari..
D.M. 82/2009
(dal sito dell’USP di
Terni)
Ritenendo di fare cosa
gradita ed in attesa dell’integrazione con i nominativi dei beneficiari di cui
al D.M. 100/2009, si riportano gli
elenchi pubblicati sul sito dell’USP: www.istruzione.terni.it
28.12.2009
Pensioni 2010
Scadenza istanze 16 gennaio
(Nota MIUR Prot. n. AOODGPER 19313 del 21/12/2009)
“I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6,
lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai
fini del raggiungimento della “ quota
”Verificata la sussistenza di detti
requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di
essi ( ad es. per l’anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10
mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare
Inpdap n.7 del 13/05/2008.”
“Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano
ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97* che consentono
l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i
requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12 del medesimo anno.”
C.M. n. 96 Prot. n. AOODGPER. 19081 del 15/12/2009
D.M.
n. 95 del 15 dicembre 2009
Ulteriori chiarimenti e prospettive per i prossimi anni sono state fornite nell’anno 2008 dall’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I - e risultano tuttora di particolare attualità , onde dirimere eventuali dubbi del personale in merito alle pensioni di anzianità uomini e donne :
- Nota
divulgativa Prot. n. 220
dell’8 gennaio 2008
- Circolare n. 7 del 13/5/2008
entrambe riassuntive delle norme di cui alla legge
247/2007 Tabella B ,:
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2010 |
59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio |
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(o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.) |
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*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
* * *
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2011 |
60 anni (compiuti entro il 31/12/2011*) di età anagrafica e 36 di servizio |
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2012 |
(o 61 età compiuti entro il 31/12/2012* e 35 serv.) |
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*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
* * *
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2013 |
61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013* e 36 di servizio |
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2014 |
(o 62 età compiuti entro il 31/12/2014* e 35 serv.) |
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*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
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* * *
Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.
Nel 2010 potranno accedere alla pensione di vecchiaia anche se non in possesso dei 35 anni di servizio :
· lavoratrici con 61 anni di età
· lavoratori con 65 anni di età,
Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :
· a 61 anni nel 2010,
· a 62 anni nel 2012,
· a 63 anni nel 2014,
· a 64 anni nel 2016,
· a 65 anni nel 2018 .
In alternativa a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, lettera b) della legge n. 449/1997)
Sempre a proposito di requisiti di accesso alle pensioni 2010, si rinvia alla tabella elaborata dall’USP di Terni in applicazione delle disposizioni in materia.
28.12.2009
In data 26.11.2009 è stata stipulata specifica
intesa tra l’USR e
Al
fine di rendere operative le disposizioni emanate a favore dei precari della
scuola dal D.L. n. 134 del 25.09.2009 , D.M. n. 82 del
29.09.09, D.M. 100 del 17.12.2009 ), docenti ed ATA,
penalizzati dai “tagli” di organico relativi all’a.s. 2009/2010, dovranno
trasmettere – attraverso la scuola di servizio dell’a.s. 2008/2009 – la propria dichiarata disponibilità ad essere utilizzati su attività
finalizzate :
-
all’inserimento e integrazione degli studenti
stranieri
-
alla valorizzazione ed alla diffusione delle
diverse forme di alternanza scuola-lavoro
-
all’inserimento ed all’accompagnamento degli
studenti con disabilità e a rischio di marginalità sociale;
-
a rafforzare l’insegnamento dell’informatica
“open source” e delle nuove tecnologie, della matematica, delle scienze e della
tecnologia nella scuola;
-
alla promozione dei processi di recupero e
sostegno delle competenze di base;
-
a sviluppare modelli di formazione più
confacenti alle esigenze e alle necessità dell’apprendimento degli adulti.
A
seguito dell’inserimento negli elenchi prioritari, di cui al D.M. 82 del 29/09/2009 e/o D.M. 100 del 17 dicembre 2009 “ per la realizzazione delle attività riferite ai progetti finanziati”
“il personale inserito negli elenchi prioritari” sarà utilizzato” con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto;” (vedi nota del
Direttore USR Umbria 6929 del 01/12/09 di cui si riporta di seguito un estratto)
1) “al personale docente, sarà riconosciuta la valutazione
del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c
della legge 27.12.2006 n. 296, nella
stessa classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha
prestato servizio nell’a.s. 2008/09, se l’attività didattica connessa al
progetto, sia corrispondente al posto/classe di concorso per il quale l’aspirante
è incluso negli elenchi prioritari compilati ai sensi del DM 82/09;”
2) “al personale ATA, sarà attribuito il punteggio ai
fini dell’aggiornamento o del nuovo inserimento nelle graduatorie permanenti di
cui all’art. 554 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297
(prima fascia) nel profilo professionale
per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008/09.”
Il
finanziamento è destinato alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie con sede nella Regione Umbria.
In sintesi, come sembra:
- il personale rimasto privo di
occupazione per l’a.s. in corso potrà ottenere
punteggio anche attraverso l’impiego
in progetti finanziati gestiti dalle scuole
paritarie
- la precedenza assoluta sarà
prerogativa del personale docente ed ATA inserito negli elenchi prioritari
- si
profila opportunità – ovviamente in subordine - anche per docenti ed ATA inclusi in graduatorie
d’istituto di terza fascia, ma non negli elenchi prioritari di accedere ai progetti regionali.
Il D.M. 100 del 17/12/2009, art. 5 comma 4 dispone infatti:
"Al personale docente educativo ed ATA, non
inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali
finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del
progetto stesso"
I modelli di domanda sono reperibili alla voce “Avviso Regione Umbria”
28.12.2009
Pensionamenti
“coatti” personale della scuola anno 2010……..
…………. 40 anni di servizio o di contributi ?
Molte e controverse le prescrizioni normative che – negli
anni – hanno interessato il concetto di “compiuto quarantennio”:
-
l’art. 509 del D. L.vo 297/1994 , in base al quale l’interessato può a domanda essere collocato a riposo con una anzianità
contributiva pari a 40 anni , pur non avendo raggiunto il limite di età
-
l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge
133/2008 in base al quale si concede
ampia discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
-
l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009 , in base al quale – ai fini del collocamento a riposo d’ufficio era prevista la valutazione
del solo servizio effettivo e non
dei riscatti ( es: laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era
possibile considerare ogni periodo utile.
-
l’art.17 comma 35 della legge 102/2009 , in
base al quale si torna a considerare l’anzianità contributiva comprendente
eventuali riscatti e non il solo
servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il diritto di risolvere
unilateralmente il rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011
La
Direttiva MIUR n.
94 del 4 dicembre 2009 ha sciolto ogni
residuo dubbio:
d’ora in poi
l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del
rapporto di lavoro con 40
anni di contributi comunque considerati.
“Ai fini
dell’applicazione dell’art. 72, comma 11,
l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di evitare l’insorgere di
esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento.
In tal modo le
misure di razionalizzazione della spesa, le riforme ordinamentali e la nuova
organizzazione della rete scolastica, previste dall’art. 64
della più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare
applicazione senza gravi ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.
Il
dovuto preavviso di risoluzione
del rapporto di lavoro, deve essere
comunicato dal D.S. al lavoratore
entro il 28 febbraio 2010.
Qualora, nel periodo
di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la
decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento
del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l’adozione dei suddetti
provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge. “
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998 eventuali rinunzie ai
riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica
delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra
richiesta.
21.12.2009
precedenza assoluta nell’assegnazione delle
supplenze temporanee nelle scuole.
Con Nota Prot. n. AOODGPER 19212 del 17
dicembre 2009, in applicazione della
legge 167/2009, il MIUR ha fissato i criteri per l’accesso alle graduatorie
prioritarie del
personale docente, educativo ed ata in
possesso di 180 giorni di servizio nell’a.s. 2008/2009.
Il servizio di
cui sopra deve essere stato prestato in un’unica istituzione scolastica anche tramite
proroghe o conferme contrattuali.
La
precedenza assoluta opera per tutti
gli insegnamenti o i profili professionali per i quali l’aspirante ha titolo in
base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
e/o permanenti.
Il personale docente,educativo ed ATA di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante.
Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione – per l’a.s. 2009/2010 - dell’intero anno ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09).
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione – per l’a.s. 2009/2010 - dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il personale docente e ATA , regolarmente in servizio nell’a.s. in corso con contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili potrà scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.
Il personale A.T.A. che nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.
Requisiti dei beneficiari
· Personale docente ed educativo abilitato , inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
· personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti ( prima fascia ) nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ( seconda fascia).
Il personale di cui sopra deve, inoltre:
·
aver stipulato
nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di
almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali
relativi alle graduatorie su citate;
·
essersi trovato nella
condizione di non aver potuto stipulare per l’anno
scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di
disponibilità di cattedre o posti interi.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata entro il termine perentorio dell’8 gennaio 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.
Qualora il personale docente abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.
Obbligo di accettazione di contratti di supplenza
Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:
Al fine – pertanto - di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.
Nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione
percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono
rifiutare:
* nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore,
* nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore
* per il personale ATA, fino a 21 ore.
Personale interessato a partecipare a
progetti attivati in convenzione con le Regioni
Può dichiarare il proprio interesse a tali progetti il personale docente ed Ata che :
* ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, entro il 14 ottobre
* presenta istanza ai sensi del presente decreto entro l’8 gennaio 2010.
La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello predisposto, deve essere presentata entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010 alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s 2008-2009.
A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali se superiore al 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.
Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.
Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera.
La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.
Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari .
Gli elenchi “prioritari”,già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.
Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”, di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.
Viene stabilita l’esigenza di favorire il diritto al
completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un
numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al
frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali ( due
comuni, tre scuole), previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul
conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da
effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il
servizio per tutte le sedi.
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Allegati
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Reclami
elenchi prioritari ATA provincia Terni ( prima fase) –
leggi la nota dell’USP
16.11.2009
Pubblicato il nuovo giornale nell'apposita sezione.
13.11.2009
Decreto salva precari…e..
ricorso Agorà…sulla
…illegittima reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo
In data odierna prosegue al Senato il proprio “iter” il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009 , meglio conosciuto come decreto “salva precari.
Nonostante la normativa nazionale infatti e le varie pronunzie della Corte di Giustizia europea, la Pubblica Amministrazione continua ad utilizzare personale con incarico annuale a tempo determinato, a fronte di esigenze stabili e durature.
Nel settore scuola, in particolare, l’utilizzo del medesimo aspirante avviene normalmente per 4/5/10 anni.. senza che vi sia alcuna forma di assunzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001 .
In aperto ed esplicito contrasto con le varie normative, si è tentato - col decreto 134- di far entrare dalla finestra quanto non era legittimo far entrare dalla porta: il concetto cioè di sussistenza di sola “legittima aspettativa”e non di “diritto” alla assunzione per il personale della scuola utilizzato per più anni su supplenza annuale o sino al termine dell’attività didattica.
Dai vari passaggi ed interventi attraverso la Camera, si dispone oggi di un testo al Senato (Disegno di legge n. 1835) tale da ripristinare una situazione di diritto (assunzione per concorso o graduatoria permanente) o da graduatoria scaturente dalla presenza dell’aspirante nei contratti di disponibilità e/o, ancora, per processi di stabilizzazione.
Decreto legge 134/2009
Art. 1.
All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134
Senato della Repubblica – disegno di legge n. 1835
All’articolo 1:
al comma 1, capoverso 14-bis, le parole da: «non possono» finoalla fine sono sostituite dalle seguenti: «possono trasformarsi in rapportidi lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo,ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;
Per quanto riguarda i ricorsi per le mancate assunzioni, nulla risulta innovato…
nessun provvedimento di legge è attualmente previsto per impedire al personale destinatario di nomine annuali o sino al termine delle attività didattiche - protrattesi per anni in violazione delle norme previste e dalla normativa nazionale e da quella europea – di accedere al ruolo e/o – in subordine - al risarcimento dovuto.
Da 10.000,00 a 45.000,00 euro
VEDI ALLEGATO
il risarcimento riconosciuto ai precari docenti e ATA che hanno prodotto ricorso attraverso i legali di
Agorà Scuola
Agorà ha ritenuto già dal 2007 di offrire le proprie competenze tecniche e normative a tutela del personale precario, promuovendo specifica rivendicazione.
Il primo esito, primo – in ordine di tempo e di importanza - in tutta Italia , si è avuto in Umbria.
Il 5 giugno 2009 il Tribunale di Orvieto ha accolto- infatti - i ricorsi e condannato il MIUR al risarcimento - a favore dei ricorrenti - in misura corrispondente agli anni di servizio prestati.
I ricorrenti rivendicavano l’illegittimità del conferimento di una serie di contratti a termine - annualmente reiterati - a fronte di una esigenza stabile e non meramente transitoria da parte dell’Amministrazione, come del resto disposto dal Decreto Lgs. 368/2001.
La sentenza risulta particolarmente significativa, in quanto:
* si tratta di un risarcimento non simbolico e comunque tale da incoraggiare ogni ipotesi di consolidamento delle posizioni di ciascun aspirante, come avvenuto in ordine al “salva precari”, pur in un momento di tagli voluti dai vari governi succedutisi dal 2006 ad oggi
* similari ricorsi di altro ufficio legale hanno prodotto risarcimento pari a sole tre o quattro mensilità
Presso Agorà la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per il patrocinio legale di ulteriori analoghi ricorsi in qualsiasi provincia.
Agorà Scuola – Sede legale Via Piave, 62 – 05100 Terni
Tel/Fax 0744 / 279785
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Numero dedicato ai ricorsi:
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13.11.2009
L’insegnante di sostegno può essere obbligato a lasciare la classe per la sostituzione di docenti assenti?
La problematica, mai risolta, negli ultimi tempi sta assumendo dimensioni decisamente notevoli, sia numericamente, sia rispetto ai vari tipi di implicazione.
Andando indietro nel tempo, ci soffermiamo sulla legge 27 dicembre 2002 n. 289 che - all’art.5 comma 7 - dispone:
Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.”.
Alcune Direttive emesse dagli USR risultano particolarmente interessanti in quanto escludono l’utilizzazione del docente di sostegno in attività di supplenza in altre classi:
Se l’alunno con disabilità è assente, ricorrono però le condizioni per il suo utilizzo anche in altra classe, come per qualsiasi altro docente a disposizione.
Al momento non esistono circolari direttamente emanate dal MIUR.
Le Direttive citate possono però costituire punto di riferimento e riflessione in quanto in esse sono ribaditi i principi generali e le norme per l’integrazione scolastica del disabile e comportamenti tali da sottrarre ore ed ore di intervento individualizzato sul disabile, non possono che costituire abuso.
Diversamente opinando, si giungerebbe all’assunto, secondo il quale l’insegnante di sostegno sia utile, ma non indispensabile all’integrazione del disabile ed alla classe in cui quest’ultimo è inserito.
Si ha notizia di precedenti circolari nel senso sopra indicato, ma non in ns. possesso:
n° 153 del 13/10/1997 Provveditorato Roma ° 202, prot. 17337 del 30/03/1998 Provveditorato Napoli CSA di Padova
Eventuali assegnazioni del docente di sostegno ad attività di supplenza in altra classe mentre l’alunno è presente a scuola e/o l’eventuale prestazione di supplenza al posto del docente di posto comune in assenza di quest’ultimo, comporterebbero l’ipotesi di “ interruzione di un pubblico servizio”, come anche da art 340 C.P.
13.11.2009
Decreto salva precari…e..
ricorso Agorà…
sulla mancata applicazione degli scatti di anzianità al personale destinatario di più rapporti di lavoro alle dipendenze della scuola ( principio di non discriminazione )
Prosegue al Senato il proprio “iter” il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009 , meglio conosciuto come decreto “salva precari”.
Nonostante le pronunzie della Corte di Giustizia europea in materia di “non discriminazione”il personale della scuola destinatario di più contratti a tempo determinato, viene costantemente retribuito – prima di accedere all’auspicato ruolo – con un livello iniziale, corrispondente a 0 (zero)
anni di servizio, anziché in rapporto ai servizi effettivamente prestati.
Con un colpo di spugna si è tentato di cancellare gli effetti del pregresso contenzioso in materia di retribuzioni, attraverso il decreto legge 134/2009.
Decreto legge 134/2009
Art. 1.
All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.».
Il testo emendato dalla Camera ed attualmente in discussione presso il Senato ( Disegno di legge n. 1835 ) ha cancellato tale comma, in quanto dai passaggi e dagli interventi avutisi, si è potuta riscontrare , appunto, una scarsa corrispondenza del previsto disposto normativo con le norme europee in materia di “non discriminazione”, demandando a tal punto ai Tribunali l’onere di riconoscere al personale il livello retributivo spettante in base all’anzianità.
Il principio è stato richiamato recentemente in due sentenze riguardanti gli scatti di stipendio del personale precario (Tribunali di Tivoli e Roma- anno 2008)
Il personale precario – docente ed ATA - inquadrato nella posizione iniziale con 0 scatti di anzianità è discriminato, infatti, rispetto al personale precario di Religione Cattolica, che matura regolarmente gli scatti di anzianità ed al momento della immissione in ruolo si porta dietro tutto il beneficio economico.
Giova precisare che qualsiasi beneficio economico va ad incidere positivamente sia sul trattamento pensionistico, che sul TFR e - pertanto – è importante ottenere un esito positivo in quanto la posizione economica ottenuta seguirà il lavoratore – alla stregua del docente di Religione - con obiettivo vantaggio per il presente e per il futuro.
Agorà Scuola– attraverso il proprio ufficio legale – ha predisposto un ricorso nell’ottica sopra richiamata.
E’ necessario non far passare inutilmente altro tempo in quanto sussiste la prescrizione quinquennale, in base alla quale non sono soggette a recupero le somme oltre i cinque anni dalla maturazione del diritto.
Attraverso la modalità prescelta per il ricorso, il personale docente precario potrà chiedere valutazione anche dei servizi non continuativi, ma pari a 180 giorni per anno scolastico.
Agorà Scuola fornirà la propria consulenza tecnica per la “ricostruzione di carriera”, onde produrre un ricorso ineccepibile dal punto di vista tecnico ed operativo.
Presso Agorà la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per l’elaborazione e la presentazione dei ricorsi in qualsiasi provincia.
Numero dedicato ai ricorsi
389 0940619
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20
13.11.2009
Assenze per malattia …
…..visite fiscali
Cala ancora una volta sul personale della scuola la scure del ministro Brunetta. E la cosa più sconvolgente è che – lungi dal perseguire situazioni di eventuale abuso – si vanno a colpire tutti i lavoratori .
I dipendenti del settore privato devono osservare come fasce di reperibilità: dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19.
Dopo il frenetico “picco” estivo, con ben 11 ore di segregazione coatta, e dopo un breve periodo di “normalità” con le 4 ore di sempre, il personale della scuola è di nuovo assoggettato ad un trattamento discriminatorio rispetto alle altre categorie di lavoratori: 7 ore di reperibilità ai fini del controllo medico.
Tratto da www.panorama.it
L’orario previsto è dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
Il nuovo provvedimento vuole costituire deterrente rispetto alle assenze del personale, unitamente alla decurtazione economica dei primi dieci giorni di assenza.
La trasformazione è prevista dal D.L.gs 150/2009 che entrerà in vigore il 15 novembre.
12.11.2009
Incongruenze
e contraddizioni...
... ovvero... la norma è uguale per tutti, per altri è molto “somigliante”…!!!
La
materia del contendere è legata agli organici del personale ATA in Umbria.
Anno
dopo anno ed in completa “solitudine”, Agorà scuola ha ritenuto di esprimere il
proprio dissenso nelle varie sedi per i tagli selvaggi dapprima previsti, poi compiuti
a danno del personale ATA dei vari profili.
Ma
la legge è legge e – a partire dagli organici del
2006/2007 - i risparmi voluti dalle
varie Finanziarie hanno perfettamente colto nel segno.
L’Umbria
ha effettuato anch’essa i tagli previsti, ripartendo
la dotazione regionale dei posti (organici di diritto e tagli) fra le due
province, in modo “proporzionale”.
Del
resto i “numeri” costituiscono un parametro poco confutabile e garanzia
rispetto a qualsiasi tipo di discrezionalità.
Questo
è avvenuto per i profili di Collaboratore
Scolastico ed Assistente
Amministrativo. La rilevazione effettuata infatti a ns.
esclusiva cura, rispetto ai “numeri” di ciascuna scuola (alunni,organici,sedi staccate..) di ciascuna delle due province di Terni e
Perugia, per gli aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
non ha evidenziato alcunchè di anomalo nella ripartizione effettuata dall’USR
Umbria.
Per
quanto riguarda – al contrario - il
profilo di Assistente Tecnico, la
sua consistenza in provincia di Terni ha
assunto i caratteri della massima criticità, determinando la perdita di posti per soprannumero, negli
ultimi due anni scolastici, anche personale di ruolo, costretto
– in taluni casi - a scelte di mobilità alternativa.
Anche
per tale profilo è stata effettuata specifica
rilevazione, che ha portato ad evidenziare alcune discrepanze rispetto ai vari
provvedimenti di ripartizione USR, discrepanze che - secondo la ns. rilevazione – hanno
comportato – come conseguenza – che Perugia – nell’attuale sta
fruendo del lavoro di
19 assistenti tecnici
spettanti a Terni, così determinati:
a)
7 per ingiustificato taglio di posti operato sulla provincia
di Terni
b)
12 per
ingiustificato calcolo di posti in
organico in più in provincia di Perugia
La ns. rilevazione del 17/09/2009 (sotto forma di ipertesto con gli organici di ciascun anno) + organico Terni 2006/2007 non più disponibile sul sito del C.S.A. TR
Quadro sinottico 2006/2007
Quadro sinottico 2007/2008
Quadro sinottico 2008/2009
Quadro sinottico 2009/2010
La ns. nota di riscontro alla USR dell’11/11/2009
11.11.2009
Congedi
biennali retribuiti per assistenza all’handicap
Forse non tutti sanno
che anche i figli possono assistere con congedo biennale retribuito il genitore portatore di
handicap in situazione di gravità.
La nota ministeriale 16 giugno 2009 prot. 8270 fornisce
chiarimenti in tal senso…
Ma vediamo l’"excursus"
normativo………
La legge 104/1992
ha dettato norme in materia di assistenza e di tutela dell’handicap.
Il
Decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , art. 42, comma 5, in applicazione dell’art. 15, legge 8 marzo 2000,
n. 53, aveva previsto il diritto
a fruire del congedo da parte della “…lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità….”.
La
Corte
Costituzionale con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito
che tale diritto spetta ai fratelli e
sorelle conviventi
anche
nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con
handicap in situazione di gravità.
La
Corte Costituzionale con sentenza del 18 aprile 2007 n. 158 ha esteso al coniuge convivente
con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
Con successiva sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la
Corte Costituzionale ha allargato la platea dei possibili beneficiari del congedo biennale
retribuito includendo
anche figli conviventi che assistano il genitore con
handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
“Il diritto a
fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo
massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito
e tale periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita
lavorativa del familiare che assista il malato.”
“Va sottolineato
che il congedo incide sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine
servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.”
10.11.2009
Sono equiparati ai “master”..
i “corsi
perfezionamento” di 1500 ore e 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle
graduatorie di supplenza dei docenti
come da noi sostenuto sulla
base della normativa vigente, nonché sulla base
dei vari pronunciamenti a livello :
· TAR Basilicata con Sentenza 930/2008 ,
· TAR Lazio con Sentenza n. 8747 2008
· TAR Lazio con Sentenza n. 8748/2008
e inoltre:
Del resto poi anche il comma 10 dell’art. 3 del D.M. D.M. 42 dell’8 aprile 2009 aveva disposto l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.
Ciò che conta – ai fini della
valutazione - è il numero dei crediti maturati (CFU 60) e
non la
“denominazione” del corso.
Al corso di perfezionamento
universitario di 1500 ore e 60 crediti vanno cioè
attribuiti punti
In senso diametralmente opposto si esprimeva – a sorpresa - nei giorni
scorsi il Dirigente dell’USP di Caserta a proposito di
attribuzione di punteggio nelle graduatorie d’istituto, facendone oggetto di
apposita circolare inviata a tutte le scuole.
A soluzione della problematica è intervenuto il MIUR con propria nota
prot. n. AOODGPER 16802 del 6/11/2009, così come riportato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con propria circolare prot. n.AOODRCAUffDir. N. 16374/U DEL 6 NOVEMBRE 2009, secondo la quale…
“...per le graduatorie di
Istituto i diplomi di perfezionamento universitario, conseguiti con 1500 ore e 60 crediti, con esame finale e coerente con gli insegnamenti
ai quali si riferisce la graduatoria” sono assimilabili ”ai fini della valutazione, al master universitario, come previsto al
punto 3 della tabella valida per le graduatorie di Istituto, parimenti a quanto
avviene al punto C.7 della tabella per le graduatorie ad esaurimento. Tanto
premesso, per il citato diploma di perfezionamento universitario sono attribuibili
punti 3…”
10.11.2009
In materia di
accesso agli atti….
….il TAR della Calabria ha condannato l’ istituto
comprensivo di San Demetrio Corone ,
stabilendo l’accesso agli atti negati in quanto:
La sentenza del TAR Calabria, sez. di Catanzaro è del 6
novembre 2009
09.11.2009
Decreto salva
precari…
…un cammino tortuoso e denso di incognite
Prosegue al
Senato il proprio “iter” il Disegno di legge n. 1835, recando in sé le modifiche
apportate dalla Camera al Decreto Legge 134 del 25/09/2009 , meglio conosciuto come
decreto “salva precari”.
La nuova
stesura del decreto risulta apparentemente migliorativa, in materia di ampliamento
della platea di accesso agli elenchi prioritari.
L’opportunità
di accedervi è infatti estesa anche a coloro che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno prestato almeno 180 giorni di servizio nella scuola statale, sia quali docenti, sia ATA.
Nell’attuale
stesura non si fa alcuna menzione circa le conseguenze legate ad ipotesi di rinunzia relativamente all’a.s. 2008/2009 anche se per posti ad orario ridotto …
L’assunto è pertanto che destinatari del beneficio
siano tutti coloro che abbiano prestato servizio con
nomina annuale o sino al termine delle attività didattiche o che abbiano comunque svolto
180 giorni di servizio nell’anno citato.
In realtà,
lungi dal fissare per l’a.s. 2009/2010 – come in
precedenza - il criterio secondo il quale mantiene - comunque - il beneficio
dell’attribuzione del punteggio per l’intero anno e l’indennità di
disoccupazione – ove spettante - il personale che eventualmente abbia rifiutato
un incarico ad orario ridotto, il
Decreto introduce invece il principio di una ipotesi cogente - per il
personale in questione - relativa alla intervenuta impossibilità di stipulare
qualsiasi tipo di contratto “per carenza di posti disponibili” nell’anno in corso.
Il Disegno
di legge dovrà essere convertito in legge entro il 24
novembre p.v.
09.11.2009
Diritto di accesso alla
pensione
anno
2010
A breve
è prevista l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale per le istanze di accesso
alla pensione dell’anno 2010.
Anno
nuovo, regole nuove…
40 anni di servizio o di contributi ?
Molte e
controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il
concetto di “compiuto quarantennio”:
-
l’art. 509 del D.
L.vo 297/1994 , in base al quale
l’interessato può a domanda essere
collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non
avendo raggiunto il limite di età
-
l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008,
convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia
discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
-
l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009
, in base al quale – ai fini del
collocamento a riposo d’ufficio era
prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es:
laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo
utile.
-
l’art.17 comma 35 della legge 102/2009
, in base al quale si torna a considerare l’anzianità
contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il
diritto di risolvere unilateralmente il
rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011.
-
E’ bene
precisare che eventuali
rinunzie ai
riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica
delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra
richiesta, come del resto disposto dall’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998.
In breve: d’ora in poi l’Amministrazione
potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque considerati.
Pensioni personale femminile
Una conquista dell’anno 1995.. è
stata “cancellata” dall’art. 22- ter
del testo del DPEF 2009 –Legge 102/2009.
Si tratta – come descritto - di
una scelta di “pari opportunità” rispetto all’altro sesso…
Eppure…non esiste alcuna norma
che preveda l’obbligo di un accesso al pensionamento a 60
anni per il personale femminile.
L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.
Una lettura strumentale della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha determinato l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per
le donne.
N.B.:
a) pensione di vecchiaia 2010 = per gli uomini a 65 anni di età per le donne
a 61 anni di età
anche
se non in possesso dei 35 anni di servizio
b) pensione di anzianità 2010
= uomini e donne anni 59 età + 36 servizio anni 60 età
+ 35 servizio
L’INPDAP - Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008 ha fornito i chiarimenti necessari a dirimere gli eventuali dubbi del personale riassumendo le norme della legge 247/2007 Tabella B :
|
2010 |
59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio |
|
|
(o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.) |
|
|
*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
* * *
|
2011 |
60 anni (compiuti entro il 31/12/2011*) di età anagrafica e 36 di servizio |
|
2012 |
(o 61 età compiuti entro il 31/12/2012* e 35 serv.) |
|
|
*beneficio personale scuola comma 3
art. 1 |
* * *
|
2013 |
61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013* e 36 di servizio |
|
2014 |
(o 62 età compiuti entro il 31/12/2014* e 35 serv.) |
|
|
*beneficio personale scuola comma 3
art. 1 |
* * *
Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.
In sintesi: nel 2010 potranno accedere alla pensione :
· di vecchiaia: lavoratrici con 61 anni di età / lavoratori con 65 anni di età, anche se non in possesso dei 35 anni di servizio
· di anzianità: lavoratrici / lavoratori che fra età e servizio raggiungano quota 95, secondo la tabella di cui sopra.
Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :
· a 61 anni nel 2010,
· a 62 anni nel 2012,
· a 63 anni nel 2014,
· a 64 anni nel 2016,
· a 65 anni nel 2018 .
Mantengono nel tempo il diritto di accesso alla pensione senza penalizzazioni coloro che avevano maturato 57 anni di età e 35 di servizio al 31/12/2007 e coloro che, a prescindere dall’età, abbiano prestato 40 anni di servizio, nonché chi avrebbe potuto accedere al pensionamento dell’anno 2009.
Contratti di Disponibilità
Scade il 9 ottobre ’09
…la domanda di inserimento nella graduatoria relativa ai contratti di disponibilità.
La domanda consente l’attribuzione della precedenza assoluta nelle supplenze temporanee in tutte – indistintamente – le scuole dei distretti scolastici indicati dall’aspirante, pur se non richieste in precedenza.
In breve:
si tratta di una graduatoria “sovraordinata” che va a ripescare tutti gli aspiranti – docenti e ATA - già beneficiari di incarico annuale o fine al termine delle attività didattiche (31 agosto o 30 giugno) nell’a.s. 2008/2009, attualmente privi di nomina….o beneficiari di nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto
o
gli aspiranti che hanno rinunziato a cattedra o posto intero
in una delle province di inserimento “in coda” (docenti)
Non
hanno diritto:
-
gli aspiranti che hanno rinunziato per l'a.s. 2008/2009 o 2009/2010 ad
un contratto di supplenza annuale o fine al termine delle attività
didattiche (31 agosto o 30 giugno) su
cattedra o posto intero della provincia di appartenenza ( prima provincia per i
docenti, unica provincia per gli ATA)
-
gli aspiranti docenti ed ATA collocati a riposo dal 1° settembre
2009
-
gli
aspiranti docenti ed ATA che hanno ottenuto un contratto stipulato da III fascia
delle graduatorie di istituto nel 2008/09;
-
gli aspiranti docenti ed ATA che hanno prestato servizio per più
di 180 giorni con supplenze temporanee conferite dal capo d’istituto.
**********************
Le istanze
devono essere presentate - per il
tramite della scuola di servizio dello scorso anno scolastico 2008/09 –
secondo la scelta di ciascun interessato:
all’USP di inclusione a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento provinciali (docenti ed ATA);
oppure
all’ USP di inclusione nelle graduatorie
d'istituto 2009/10 ( solamente docenti);
oppure
all’ USP di una delle province aggiuntive (solamente docenti ) nel caso si sia già stipulato, in tale provincia, un
contratto su orario inferiore a cattedra.
Punteggio:
saranno attribuiti
12 punti nella stessa classe di concorso
( docenti) , 6 punti stesso profilo
( ATA) dell'incarico 2008/09, anche se si presta servizio in altra classe di
concorso o in altro profilo
***********************************************************
L’eventuale
rinunzia ad una supplenza temporanea di qualsiasi durata, comporta la perdita
del diritto ad essere interpellato per altre nomine, con la conseguente perdita del:
-
diritto al punteggio per l'a.s. 2009/10
- diritto all'indennità di disoccupazione.
Per la consulenza personalizzata e la compilazione delle domande,
Agorà sarà
a disposizione presso la sede di Terni tutti i giorni in
orario pomeridiano dalle 16 alle 19
Materiale normativo ed allegati
Circolare Prot. n. AOODGPER
14655 D.G. per il personale scolastico Uff. III
D.M. n. 82 del 29 settembre 2009
Distretti per provincia aggiornati al 1 ottobre
01.09.2009
Corte costituzionale
sentenza n. 200 del 2 luglio 2009
il governo può emanare regolamenti generali rispetto alla istruzione pubblica, ma non ha titolo ad emanare decreti riguardanti il numero delle scuole e la distribuzione sul territorio
Se quindi è stato invaso
un campo di azione riservato alle regioni, quali saranno gli sviluppi di tale
accertamento di costituzionalità?
31.08.2009
31.08.2009
31.08.2009
In Pensione a 60 anni?
Non
più..!!!
Una conquista dell’anno 1995.. è stata
“liquidata” con un solo comma dall’art. 22- ter del testo del DPEF
2009 –Legge 102/2009.
Ora finalmente(?) le donne, hanno raggiunto una situazione di
“pari opportunità” rispetto all’altro sesso…
Una lettura strumentale della sentenza
della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha comportato l’elevazione del limite di età
per l’accesso alla pensione
di vecchiaia per le donne.
E’ bene peraltro precisare che nessuna norma ha mai previsto un
collocamento a riposo coatto per il personale femminile a 60 anni.
L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva invece previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.
L’INPDAP
- Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota
divulgativa Prot. n. 220
dell’8 gennaio 2008 ha fornito i chiarimenti necessari a
dirimere i residui dubbi del personale interessato circa l’accesso alla
pensione di anzianità dell’anno 2009 e successivi, ai sensi della legge
247/2007 Tabella B
|
2009 |
58 anni compiuti entro il 31/12/2009 di età anagrafica e 35 di servizio |
|
2010 |
59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio (o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.) |
|
2011 2012 |
60 anni (compiuti entro il 31/12/2011) di età anagrafica e 36 di servizio (o 61 età compiuti entro il 31/12/2012 e 35 serv.) |
|
2013 2014 |
61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013 e 36 di servizio (o 62 età compiuti entro il 31/12/2014 e 35 serv.) |
* beneficio personale scuola comma 3 art. 1
Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.
Nel 2010 potranno cioè accedere alla pensione :
· di vecchiaia: lavoratrici con 61 anni di età / lavoratori con 65 anni di età, anche se non in possesso dei 35 anni di servizio
· di anzianità: lavoratrici / lavoratori che fra età e servizio raggiungano quota 95, secondo la tabella di cui sopra.
Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno “invecchiare” e fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :
a 61 anni nel 2010, a 62 nel 2012, a 63 nel 2014, a 64 nel 2016, a 65 nel 2018
Mantengono nel tempo il diritto di accesso alla pensione senza penalizzazioni coloro che avevano maturato 57 anni di età e 35 di servizio al 31/12/2007 e coloro che, a prescindere dall’età, abbiano prestato 40 anni di servizio, nonché chi avrebbe potuto accedere al pensionamento dell’anno 2009
12.06.2009
Graduatorie di
circolo e d’istituto
Nota MIUR Prot. n. AOODGPER 8692 del 12 giugno 2009
Le procedure relative alle graduatorie
di circolo e d’istituto, nella giornata di ieri si sono arricchite di un
nuovo modulo che permetterà a coloro che siano stati precedentemente
inclusi nelle graduatorie dell’anno 2007 di includere nuovi insegnamenti
per i quali abbiano acquisito titolo.
E’ noto che la
“ripetizione” nel modulo A2 già predisposto di titoli in
precedenza dichiarati – ad eccezione del titolo di accesso che deve essere ripetuto – comporta per i distratti
l’esclusione dalle graduatorie di circolo e d’istituto per gli
insegnamenti per i quali gli stessi
non siano in possesso di abilitazione.
E’ stato così
tardivamente emanato il modello A2 /bis che – tramite una compilazione
selettiva di più pagine n. 5 e n. 8 , a seconda della disciplina
richiesta ( di nuova o di precedente inclusione) – consentirà di
ottemperare alle due esigenze:
·
non
incorrere nelle sanzioni previste per nuova dichiarazione di titoli in
precedenza dichiarati
·
ottenere
il punteggio spettante per titoli di
studio e di servizio vecchi e nuovi
09.06.2009
Ricorso Agorà:
…Illegittima la reiterazione dei
contratti senza assunzione in ruolo
Nonostante
la normativa nazionale e le varie pronunzie della Corte di Giustizia europea,
Nel settore scuola, in particolare, l’utilizzo del medesimo aspirante avviene normalmente per 4/5/10 anni.. senza che vi sia alcuna forma di assunzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 368/2001 .
Agorà Scuola ha ritenuto così di offrire le proprie competenze tecniche e normative a tutela del personale precario, promuovendo specifica rivendicazione.
Il primo esito, primo – in ordine di tempo - in tutta Italia , si è avuto in Umbria.
Il 5 giugno 2009 il Tribunale di Orvieto ha accolto- infatti - i ricorsi e condannato il MIUR al risarcimento - a favore dei ricorrenti - in misura corrispondente agli anni di servizio prestati.
I ricorrenti rivendicavano l’illegittimità del conferimento di una serie di contratti a termine - annualmente reiterati - a fronte di una esigenza stabile e non meramente transitoria da parte dell’Amministrazione, come del resto disposto dal Decreto Lgs. 368/2001.
La sentenza risulta particolarmente significativa, in
quanto:
* connotandosi come
“precedente”, aprirà la strada ad analoghi giudizi di
merito, rispetto ad eventuali ricorsi già “in essere” o da
produrre.
* l’Amministrazione si vedrà costretta a sborsare centinaia di migliaia di euro in tutti i casi in cui ricorra l’ipotesi di una avvenuta reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo
Presso Agorà la consulenza necessaria per l’esame delle varie situazioni e per il patrocinio legale di ulteriori analoghi ricorsi in qualsiasi provincia.
Agorà
Scuola – Sede legale Via
Piave, 62 – 05100 Terni
Tel/Fax 0744 / 279785 – mandaci una mail @
Numero dedicato ai ricorsi:
+39 389 0940619
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20
09.06.2009
Principio di non discriminazione.. ovvero
…Ricorso
Agorà contro la mancata applicazione degli scatti di fascia ai precari
Il personale precario è inquadrato nella posizione iniziale con 0 scatti di anzianità. Il personale precario di Religione Cattolica, matura regolarmente gli scatti di anzianità ed al momento della immissione in ruolo si porta dietro tutto il beneficio economico.
Giova precisare che qualsiasi beneficio economico va ad incidere positivamente sia sul trattamento pensionistico, che sul TFR e - pertanto – è importante ottenere un esito positivo in quanto la posizione economica ottenuta seguirà il lavoratore – alla stregua del docente di Religione - con obiettivo vantaggio per il presente e per il futuro.
Il beneficio va rivendicato in quanto contrario al principio di “non discriminazione”..
Tale principio è stato richiamato recentemente in due sentenze riguardanti gli scatti di stipendio del personale precario (Tribunali di Tivoli e Roma- anno 2008)
Le due sentenze riguardano – specificamente - il personale della scuola, al quale è stato riconosciuto il diritto agli scatti e l’inquadramento corrispondente.
Agorà Scuola – attraverso il proprio ufficio legale – ha predisposto un ricorso nell’ottica sopra richiamata. E’ necessario non far passare inutilmente altro tempo in quanto sussiste la prescrizione quinquennale, in base alla quale non sono soggette a recupero le somme oltre i cinque anni dalla maturazione del diritto.
I docenti possono chiedere valutazione anche dei servizi non continuativi, ma pari a 180 giorni per anno scolastico.
Agorà Scuola fornirà gratuitamente a tutti i ricorrenti la propria “ricostruzione di carriera”, onde produrre un ricorso ineccepibile dal punto di vista tecnico ed operativo.
Numero dedicato ai ricorsi:
+39 389 0940619
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20
06.06.2009