Pensioni 2012 (dopo la manovra Monti)
Non ancora disponibili le procedure “on line” e non disponibile la circolare applicativa INPDAP.
* Anzianità e vecchiaia con requisiti maturati entro il 31/12/2011
Come disposto dalla manovra estiva in tema di pensioni all’art. 1 comma 21 del decreto legge 138/2011 “ Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011. “
Come normativamente previsto per il 2012 già dalla manovra estiva – e come di recente previsto dalla manovra Monti , vengono mantenute con le modalità attuali:
· le pensioni di anzianità per coloro che abbiano maturato il requisito ( quota 96 ) entro il 31/12/2011, anche se non hanno richiesto di accedere alla pensione per il 2011, ovvero:
o 60 anni compiuti entro il 31 dicembre 2011 e 36 di servizio
o 61 di età e 35 di servizio
che – al 2012 – determinano quota 97
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61 di età e 36 di servizio
·
62 di età e 35 di servizio
- 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica entro il 31/12/2011
- le pensioni di vecchiaia ad anni 62 per coloro che abbiano maturato il requisito ( 61 anni) entro il 31/12/2011, con un minimo di 20 anni di servizio, anche se non hanno richiesto di accedere alla pensione per il 2011
Per maggiore chiarezza precisiamo che il diritto sussiste per le donne nate entro il 31 dicembre 1950.
Tale personale può decidere di permanere in servizio per un ulteriore periodo di tempo, con l’applicazione della previgente normativa ed a tal fine dovrà chiedere all’ INPDAP la certificazione di tale diritto.
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* Anzianità e vecchiaia con requisiti maturati a decorrere dal 01/01/2012
Come disposto sempre dalla manovra estiva in tema di pensioni all’art. 1 comma 21 del decreto legge 138/2011 “ Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo". “.. ovvero : la decorrenza della pensione di anzianità slitta di un anno
Coloro che infatti maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 per andare in pensione dovranno avere i requisiti previsti dalla nuova normativa : pensioni di vecchiaia o pensione anticipata
E’ certo che risulta a tal punto esclusa la possibilità di vedere la permanenza dell’attuale quota 96 anche per il 2012, nonostante il previsto rinvio di un anno per l’acquisizione della pensione… e di due anni per la buonuscita come previsto dall’intervento sulle pensioni posto in essere a seguito della manovra estiva.
Pensione di vecchiaia ( anzianità anagrafica senza i 35 anni di servizio)
Già prevista anche per le donne del settore pubblico a 65 anni nel 2012 prevede ora il possesso di un’età anagrafica pari a 66 anni. ( nel privato dal 2018)
E dunque:
uomini e donne del settore pubblico : 66 anni dal 2012
Pensione anticipata ( non esistono più né le quote né le finestre )
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Anno |
Età |
Servizio |
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uomini |
donne |
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2012 |
62 |
42 |
41 |
A coloro che non hanno l’età e vogliono andare lo stesso in pensione,in quanto in possesso dell’anzianta contributiva prevista (42 anni per uomini e 41 per donne), si applicherà una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto ai 62 anni.
Metodo contributivo “pro rata”
Per tutti, le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012 saranno calcolate con il metodo contributivo(comma 2): ogni anno di servizio prestato a decorrere dal 2012 sarà cioè conteggiato con tale metodo anche se il soggetto è in possesso di 18 anni di servizio al 31/12/1995 . Il servizio sino al 31/12/2011 sarà calcolato col metodo retributivo.
Sino al 31/12/2015 le lavoratrici in possesso di un’età anagrafica di almeno 57 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni potranno accedere alla pensione , a seguito di opzione per il calcolo totalmente contributivo, con tutte le penalizzazioni del caso.
Anche in questo caso il trattamento di pensione viene differito di un anno e la buonuscita di 2 anni.
La circolare applicativa INPDAP N. 16 del 09/11/2011, permette di operare alcune valutazioni sul diritto di accesso alla pensione 2012 ed ai rinvii previsti anche per il personale della scuola.
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Buonuscita o TFR
Il personale della scuola che matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 otterrà il trattamento di fine servizio entro sei / nove mesi dalla data di cessazione del servizio.
Entro tre mesi se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio .
Il personale che invece matura il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, se la cessazione dal servizio avverrà per dimissioni volontarie, la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà erogata non prima di ventiquattro / ventisette mesi dalla cessazione.
Entro tre mesi se la cessazione dal servizio è dovuta a inabilità, a decesso, per limiti di età o di servizio .